Archivio dei Comunicati dell'URP

01/05/2015 - Legge 10 novembre 2014 n° 162 - Separazioni e divorzi - Novità
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014]
1) In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3;
2) In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale:
 a. quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza;
 b. quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia - autenticata dallo stesso - dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Vedi linee guida Procura della Repubblica.

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014]
- si può utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;
- la competenza è dell’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio;
- l'assistenza dell’avvocato è facoltativa;
- l’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniali.
PROCEDURA: L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Successivamente viene compilato e sottoscritto l'atto contenente l'accordo.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Per approfondimenti sulle procedure  presso il  Comune di Genova vedi scheda approfondimento.

scheda approfondimento
Documenti di utilità

Con decreto del 18 ottobre 2023, il Ministero della Giustizia ha adottato il nuovo codice di comportamento per i suoi dipendenti.
Le nuove regole di seguito allegate saranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Come contattare l'URP: indirizzi, email e numeri di telefono.

Scarica il Volatino

Bandi, domande e calendario esami avvocato


Calendario
Giudiziario
Corte di Appello
di Genova
Tribunale di Genova Procura di Genova

Si avvisa la spett.le utenza che a decorrere dal 01.01.2023 non occorre più prendere appuntamento essendo stato ripristinato l'accesso diretto presso gli uffici con orario dal lunedì al venerdì dalle h.8.30 alle h.12.30

Si consiglia di contattare preventivamente la Cancelleria competente:
i numeri di telefono sono reperibili nelle pagine relative ai singoli uffici e nelle schede dell'"area come fare per".

L'URP di Genova si trova nel PALAZZO DI GIUSTIZIA, piazza Portoria 1, piano terra entrando a destra

In questa sezione si trovano i moduli in uso presso le cancellerie, utili al cittadino ed ai professionisti.


Portale dei Servizi Telematici 
Portale dei Fallimenti 
di Genova 
Portale delle vendite giudiziarie