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Composizione delle crisi da sovraindebitamento
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Sezione Fallimentare – 10° piano - bancone – tel. 010 5692465 - 2463

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i. art. 28
(R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche artt.1 e 28)
Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013)

COS'E'

E’ una procedura prevista per il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato (cioè il  debitore persona fisica è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione)   che  intendano  tentare   la sistemazione della propria situazione debitoria.
Per sovrainebitamento si intende il perdurante  squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
Il debitore  può  concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo, anche un piano.

CHI

Legittimato a presentare il ricorso per l ’accordo  è:
1. il  debitore  che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui  all’art. 1 della L.F.;
2. l’ imprenditore  agricolo (art. 7, c. 2 - bis);
3. la c.d.  start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012)
La procedura riguarda cioè  i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) come  disciplinato dal R.D.  267  del  16/03/1942  (legge fallimentare).

COSTO

Contributo unificato da euro 98,00 ed euro 27,00 diritti forfetizzati 

Regime fiscale :  vedi Circolare Ministero della Giustizia DAG Direzione Generale Giustizia Civile  del 21/12/2017

COME

La parte iniziale della procedura prevede  che il debitore presenta istanza al Presidente della Sezione Fallimentare per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.

Occorre allegare:
-la  nota di iscrizione a ruolo (codice 417999 Altre pratiche relative a procedure fallimentari)
-documentazione relativa ai debiti

L’istanza si presenta personalmente e non è necessaria l’assistenza del legale né di altro professionista.

E’ stato istituito presso il Ministero della Giustizia il Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento   

 

AGGIORNAMENTO 1/04/2017

Presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova è stato costituito un O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento), registrato presso il ministero della Giustizia.

Sul sito dell’Ordine sono disponibili:

  • il regolamento
  • le domande per la nomina del gestore

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=129

Orari e Recapiti:
Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00
Indirizzo: Viale IV Novembre 6/7 - Genova
Email: segreteria@odcecge.it
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it