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Composizione delle crisi da sovraindebitamento
CHI

I soggetti legittimati a servirsi di tale procedura sono :

  1. Il consumatore;
  2. Il professionista;
  3. L’imprenditore  agricolo e l'imprenditore minore;
  4. La c.d. start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012);
  5. Ogni altro debitore non assogettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenti ad uno dei tipi regolati dai capi III,IV e VI del Titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti estranei a quelli sociali.  

Per impresa minore si intende l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esecizio antecedenti la data di deposito dell'instanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;2)ricavi, in qualunque modo essi risultino,per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tra esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;3)un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Tali limiti possono essere aggiornati ogni triennio con decreto  del Ministro della Giustizia.

COS'E'

E’ una procedura prevista per il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato che intendano porre rimedio alla propria situazione di crisi.

Per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Per insolvenza si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per sovrainebitamento si intende il perdurante  squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.

Il debitore per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) può formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio, o presentare un "piano del consumatore" oppure richiedere la liquidazione del patrimonio.

Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

DOVE

E' stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese disciplinato dall'art.356 del c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs n.14 del 12.01.2019 e succ.modif. e/o int.) e costituito dai soggetti che su incarico del Tribunale svolgono - anche in forma associata o societaria- funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolate dallo stesso c.c.i.i.

Il registro ufficiale ove sono raccolti gli OCC autorizzati è raggiungibile alla seguente pagine web: organismi_di composizione_della crisi_da_sovraindebitamento

Presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova è stato istituito un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto al numero progressivo 93 nella sezione A del Registro Ministeriale. Di seguito il link : ODEC Genova

Orari e Recapiti:
Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00
Indirizzo: Viale IV Novembre 6/7 - Genova
Email: segreteria@odcecge.it
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it

Un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è stato altresì istituito presso l'Ordine degli avvocati di Genova. Di seguito il link OCC ordineavvocatigenova

Il soggetto interessato può ricorrere per il tramite di un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art.27 comma 2 c.c.i.i.  e, per l'ipotesi in cui non via sia un organismo nel circondario del Tribunale, può chiedere al giudice ex art. 68 comma 1 c.c.i.i.di nominare un professionista tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

 

COSTO

Per il costo della procedura occorre riferirsi ai tariffari adottati dai singoli Organismi autorizzati a gestire tali procedure.

Per la eventuale fase di Volontaria Giurisdizione per la nomina dell'esperto: Contributo unificato da euro 98,00 ed euro 27,00 diritti forfetizzati.

Regime fiscale :  vedi Circolare Ministero della Giustizia DAG Direzione Generale Giustizia Civile  del 21/12/2017

COME

La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente. E' competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali che, per le persone fisiche esercenti attività di impresa nonchè per le persone giuridiche, si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale, mentre per le persone fisiche non esercenti attività di impresa  si presume coincida con la residenza o il domicilio e, se questi non sono conosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita.

Il trasferimento del centro di interessi principali  non rileva ai fini della competenza se è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domada di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 

Procedura di Ristrutturazione : il consumatore sovraindebitato , con l'ausilio dell'OCC può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma. Non è necessaria l’assistenza del legale né di altro professionista. La domanda , corredata dalla documentazione indicata all'art.67 comma 2 del c.c.i.i. e accompagnata dalla relazione predisposta dall'OCC e contenente : a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumenre le obbligazioni; b)l'esposzione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c)la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d)l'indicazione presunta dei costi.

Il giudice se la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti sono ammissibili dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunaleo del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni , a cura dell'OCC , a tutti i creditori, che possono presentare osservazioni. Il giudice ,verificata l'ammissiiblità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.

Il giudice al fine di non pregiudicare l'esecuzione del piano può prevedere la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano,risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice ,se necessario. Terminata l'esecuzione del piano l'OCC sentito il debitore presenta al giudice una relazione finale. Il giudice se il piano è stato correttamente e integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'organismo , tenuto conto di quanto eventualemtne convenuto con il debitore e ne autorizza il pagamento.

Il consumatore non può accedere a tale procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.Su istanza del debitore , verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt.268 e ss. del c.c.i.i. Nei casi di frode tale istanza può essere presentata anche da un creditore o dal publbico ministero.Lo stesso accade per l'ipotesi di revoca dell'omologazione conseguente ad atti di frode o a inadempimento.

 

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso al Tribunale competente, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può esere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila, importo periodicamente aggiornato mediante decreto del Ministro della Giustizia.

Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.  

CONCORDATO MINORE

I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo o le start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179 e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione, in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

Fuori da tali ipotesi, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale,dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La domanda è formulata tramite un OCC del circondario del Tribunale e ad essa occorre allegare la documentazione prevista dagli artt.75 e 76 c.c.i.i  

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Verificata la ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale prevista all'art.79 c.c.i.i., in mancanza di contestazioni, il giudice omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Terminata l'esecuzione del piano l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice se il piano è stato intergalmenmte e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC  e ne autorizza il pagamento.

In ogni caso di revoca della procedura il giudice,su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

ESDEBITAZIONE

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.La domanda di esdebitazione- sempre che non ricorrono le condizioni previste dall'art.280 c.c.i.i. -nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode- è presentata tramite OCC al giudice competente unitamente alla documentazione relativa alla situazione debitoria e alla situazione reddituale del debitore, domanda che deve essere accompagnata da una particolareggiata relazione dell'OCC occorrente al giudice per verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata a tal fine l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze che consentano il soddisfacimento dei creditori.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, istaurato nelle forme ritenute più oppotune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo.

Per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

 Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Restano  esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.  

NB

La sospensione feriale dei termini di cui all'art.1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi di impresa dell'insolvenza, salvo che esso non disponga altrimenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942; Legge n.3 del 27 gennaio 2012; Legge n.155 del 19 ottobre 2017; D.Lgs. n.14 del 12/01/2019; Regolamento UE 2015/848; Direttiva 2019/1023; D.Lgs. n.83 del 17 giugno 2022.