divorzio congiunto |
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Scheda aggiornata al 09/06/2020 |
DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova Deposito al Ruolo Generale Civile - piano 11° stanza 32. Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00 solo atti urgenti
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
Trattazione: Volontaria giurisdizione Famiglia 6° piano – stanza 72 - Tel. 010/5692374 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
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VEDI ORARIO ESTIVO
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COS'E' | I coniugi già separati, se sono d’accordo, possono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
- Nelle separazioni giudiziali quando sono trascorsi 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
- Nelle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) quando sono trascorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74
Legge 6 maggio 2015 n. 55 |
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COME | L’istanza congiunta di divorzio deve essere: - diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge - sottoscritta da entrambi i coniugi - depositata da un legale: è obbligatoria infatti l’assistenza del legale (anche uno solo per entrambi).
All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
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COSTO | Euro 43,00 contributo unificato Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM. |
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DOCUMENTI | Da depositare (esenti da bollo) (v. modulistica):
- Estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
- 2 stati di famiglia dei coniugi
- 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto. Il certificato di residenza storico viene rilasciato dal Comune di residenza relativamente agli ultimi tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda “a far data da ...”);
- copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche una copia semplice del verbale della 1ª udienza;
- documenti fiscali dell’ultimo anno relativi ai redditi quando vi sono figli minori (101, unico)
- Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l’URP o presso la Cancelleria Sezione Famiglia – piano 6 stanza 72)
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TEMPI | L’udienza viene fissata, di solito, entro due – sei mesi dal deposito dell’istanza congiunta. Dopo circa un 10-20 giorni dal deposito dell’istanza è possibile conoscere la data dell’udienza. |
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AVVERTENZE | Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale. Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione. Il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla annotazione sull' atto di matrimonio; inoltre ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi. Vedi FAQ
Nel caso di separazione di fatto iniziata prima del 1968, le parti possono solo procedere al divorzio giudiziale. |
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NOTA BENE | La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. [art. 4 legge 898/1970]
Nel divorzio contenzioso la competenza è del tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. Vedi sentenza Corte Costituzionale n.169/08 |
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LINK | Per richiesta copie divorzi vedi TABELLA |
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NOVITA': Convenzioni negoziazione assistita e procedura semplificata in Comune | Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014. Tale norma ha introdotto nuove modalità di divorzio: -Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014] Vedi linee guida diramate dalla Procura della Repubblica in ordine alle convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014.
-Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014] Per approfondimenti vedi scheda
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SPESE STRAORDINARIE | La Sezione IV Famiglia, nella riunione del 15/09/2016, ha espresso il proprio orientamento uniforme in relazione alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, chiarendo quali tra dette spese richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quali no.
Vedi protocollo |
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PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA | Vedi FAQ |
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Nella riunione del 21/12/2017 la Sezione IV Famiglia ha formalizzato il mutamento di orientamento giurisprudenziale della Sezione in ordine all'ammissibilità dei trasferimenti immobiliari, nel senso di precluderli La Sezione stabilisce la data del 31/12/2017 (data del deposito del ricorso) quale termine ultimo per consentire trasferimenti immobiliari all'interno delle procedure di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
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