Come fare per.. Famiglia


divorzio congiunto
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova
Deposito al Ruolo  Generale Civile   - piano 11° stanza 42.
Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00 solo atti urgenti

Trattazione: Volontaria giurisdizione Famiglia

6° piano – stanza 72 - Tel. 010/5692374
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

NB: La domanda di Divorzio deve essere presentata con l'assistenza di un legale.

 

COS'E'

I coniugi già separati, se sono d’accordo, possono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:

  • Nelle separazioni giudiziali quando sono trascorsi 12 mesi dalla comparizione  dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
  • Nelle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) quando sono trascorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale

NB: il nuovo art.473 Bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs 149/2022 ( c.d. riforma Cartabia) ha introdotto nel nostro ordinamento la possiblità di cumulare le domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse che divengono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passato in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione  personale. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti conterrà autonomi capi per le diverse domande proposte e determinerà altresì la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Tale disposizione si applica a decorrere dal 28 Febbraio 2023 e pertanto riguarda solo i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 1 dicembre 1980 n. 898 , modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74

Legge 6 maggio 2015 n.55

Art.473 Bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs 149/2022 ( c.d. riforma Cartabia)

COME

L’istanza congiunta di divorzio deve essere:
- diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge
- sottoscritta da entrambi i coniugi
- depositata da un legale: è obbligatoria infatti  l’assistenza del legale  (anche uno solo per entrambi).

All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.

Se uno dei due coniugi si trova in carcere,  può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

 

COSTO

Euro  43,00 contributo unificato
Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM.

DOCUMENTI

Da depositare (esenti da bollo) (v. modulistica):   

  • Estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
  • 2 stati di famiglia dei coniugi
  • 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto. Il certificato di residenza storico viene rilasciato dal Comune di residenza relativamente agli ultimi tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda “a far data da ...”);
  • copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche una  copia semplice  del verbale della 1ª udienza;
  • documenti fiscali dell’ultimo anno relativi ai redditi quando vi sono figli minori (101, unico)
TEMPI

L’udienza viene fissata, di solito,  entro due – sei  mesi dal deposito dell’istanza congiunta. Dopo circa un 10-20 giorni  dal deposito  dell’istanza è possibile conoscere la data dell’udienza.

AVVERTENZE

Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione. Il  Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale  la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla annotazione  sull' atto di matrimonio; inoltre  ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi. Vedi FAQ

Nel caso di separazione di fatto iniziata prima del 1968, le parti possono solo procedere al divorzio giudiziale.

NOTA BENE

La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. [art. 4 legge 898/1970]

Nel divorzio contenzioso la competenza è del tribunale del luogo  in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque  Tribunale della Repubblica.  Vedi sentenza  Corte Costituzionale n.169/08

NOVITA': Convenzioni negoziazione assistita e procedura semplificata in Comune

Legge 162/2014  di conversione del D.L. 132/2014. 
Tale legge ha introdotto nuove modalità di divorzio: 
una convenzione di negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi  per  le  soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli   effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica  delle   condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e loro modifica, e di alimenti (art. 6  legge 162/2014) 
Vedi linee guida  diramate dalla Procura della Repubblica in ordine alle convenzioni di negoziazione assistita  ex art. 6  Legge 162/2014, nonchè il Protocollo del 2 Febbraio 2023 siglato da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Ordine Avvocati, Comune di Genova e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia che ha recepito le successive modifiche ed integrazioni ad opera della L. 206/2021 e del D.Lgs 149/2022: protocollo sulle procedure di negoziazione assistita familiare

-Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di   cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle   condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello   stato civile  (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014]
Per approfondimenti vedere anche scheda separazione

N.B. La procedura di negoziazione assistita familiare si applica altresì per lo scioglimento dell'Unione Civile e per le coppie di fatto che abbiano stipulato un Contratto di convivenza.

SPESE STRAORDINARIE

La Sezione IV Famiglia, nella riunione del 15/09/2016,  ha  espresso il proprio orientamento uniforme in relazione alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, chiarendo quali tra dette spese richiedono il  preventivo  accordo tra i genitori e quali no.

 Vedi protocollo

PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA

Vedi FAQ

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Nella riunione del  16/09/2022 la Sezione IV Famiglia alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite del del 29/07/2021 n. 21761  ha  formalizzato  il mutamento di orientamento giurisprudenziale della Sezione nel senso di ammettere nuovamente la possibilità dei trasferimenti immobiliari all'interno delle procedure di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni e secondo le linee guida contenute nel Verbale di cui si allega il link

https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_59780.pdf