Autentica di atti non giudiziari |
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DOVE | Tribunale - Ufficio copie - piano 11° stanza 89 Orario: 09,30 - 12,30 dal lunedì al venerdì
L 'autenticazione della copia può essere richiesta anche agli uffici anagrafici di corso Torino o ai Municipi presentandosi con originale e fotocopia. |
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COS'E' | L’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità all’originale, riportata alla fine della copia stessa dal pubblico ufficiale autorizzato. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/00, l’autenticazione della copia può essere fatta: - dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’atto, presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento; - dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; - dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione – su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente – nel caso in cui la copia autentica debba essere prodotta nell’ambito di un procedimento.
Le copie autentiche di atti e documenti da produrre alla P:A. sono pienamente equipollenti agli originali purché in regola con le disposizioni fiscali in vigore |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | artt. 18 – 19 – 19 bis T.U. Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000 |
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COME | Occorre produrre l’originale dell’atto di cui si chiede la copia, la fotocopia dello stesso e un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che si presenta allo sportello. Se l'atto deve essere prodotto all'estero, la firma del Funzionario del Tribunale che attesta la conformità all’originale della copia deve essere poi legalizzata presso la Procura della Repubblica |
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COSTO |
- 1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate, salvo esenzioni
- 1 marca da € 9, 83 per diritto di certificazione di conformità
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INOLTRE | In alternativa all'autentica di copia del documento,l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme ll'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel caso di: - copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione; - copia di una pubblicazione; - titoli di studio e di servizio; - documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare a una Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta. Queste dichiarazioni, se prodotte a privati, necessitano di autentica di firma. |
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