DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Presidenza - piano 10° stanza 26 – tel. 010 5692427 Orario: lu- ve 9,00 - 13,00
VEDI ORARIO ESTIVO
Ai sensi dell'art. 83 comma 11 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) D.L.28/2020 dal 9/03/2020 al 31/07/2020, vi è obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo.
E' competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
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COS'E' | In base alle previsioni normative introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ed ulteriormente modificate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, i creditori muniti di titolo esecutivo possono proporre al Presidente del Tribunale l'istanza di autorizzazione alla ricerca telematica - tramite ufficiale giudiziario - dei beni da pignorare. In base alle norme, il Presidente del Tribunale, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati online della P.A., al fine di acquisire informazioni rilevanti per l’individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione. L’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni e redatto unico processo verbale, nel quale saranno indicate le banche dati interrogate e le risultanze, procederà a pignoramento munito di titolo esecutivo e del precetto.
Attualmente, in attesa che l’Agenzia per l’Italia Digitale definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le P.A. devono conformarsi per mettere i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari, ovvero che venga stipulata - sentito il Garante per la Privacy - la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati (vedi art. 155 quater disp. att. c.p.c. ) il creditore munito di titolo esecutivo – ai sensi dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. - su autorizzazione del Presidente del Tribunale può rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati .
Tali banche dati sono principalmente: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. |
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COME | Con ricorso di volontaria giurisdizione, nel quale occorre precisare il numero e le generalità dei debitori con indicazione della data di nascita (della sede legale ove si tratti di persone giuridiche) ovvero il codice fiscale (o partita IVA). Vedi Nota Presidente Nota iscrizione a ruolo “Affari in Camera di Consiglio” Codice oggetto: 401003 L’istanza “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore e dell’indirizzo di posta elettronica certificata” Il ricorso può essere depositata sia cartaceamente, sia telematicamente. Occorre il legale.
Di seguito il Protocollo di intesa stipulato tra Agenzia delle Entrate, Tribunale di Genova e Ordine avvocati in merito alle modalità per accedere all'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari
Protocollo di intesa agenzia entrate, tribunale di genova, ordine degli avvocati di genova |
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