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ricerca telematica beni da pignorare - art 492 bis c.p.c. - autorizzazioni
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Presidenza - piano 10° stanza  26 – tel. 010 5692427
Orario: lu- ve 9,00  - 13,00

VEDI ORARIO ESTIVO

Ai sensi dell'art. 83 comma 11 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) D.L.28/2020 dal 9/03/2020 al 31/07/2020, vi è obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo.


E' competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

COS'E'

In base alle previsioni normative introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162  ed ulteriormente modificate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, i creditori muniti   di titolo esecutivo possono  proporre al  Presidente del Tribunale   l'istanza   di   autorizzazione alla ricerca telematica -  tramite ufficiale  giudiziario -  dei beni da pignorare.
In base alle norme, il Presidente del Tribunale, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza  l’ufficiale giudiziario  ad accedere, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati online della P.A., al fine di acquisire informazioni rilevanti per l’individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione.
L’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni e  redatto unico processo verbale, nel quale saranno indicate  le banche dati interrogate e le risultanze, procederà a pignoramento munito di titolo esecutivo e del precetto.

Attualmente, in attesa  che l’Agenzia per l’Italia Digitale definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le P.A. devono conformarsi per mettere i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari,  ovvero che venga stipulata - sentito il Garante per la Privacy - la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati (vedi art. 155 quater  disp. att. c.p.c. )  il creditore munito di titolo esecutivo – ai sensi dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. -  su autorizzazione del Presidente del Tribunale può rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati .

Tali banche dati sono principalmente: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art 492 bis c.p.c. art. 155 quater e quinquies disp.att. c.p.c.

COME

Con  ricorso di volontaria giurisdizione, nel quale occorre precisare il numero  e le generalità dei debitori  con indicazione della data di nascita (della sede  legale  ove si tratti di persone giuridiche) ovvero il codice fiscale (o partita IVA). 
Vedi Nota Presidente
Nota iscrizione a ruolo “Affari in Camera di Consiglio”
Codice oggetto: 401003
L’istanza   “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore e dell’indirizzo di posta elettronica certificata”
Il ricorso può essere depositata sia cartaceamente, sia telematicamente.
Occorre il legale.

Di seguito il Protocollo di intesa stipulato tra Agenzia delle Entrate, Tribunale di Genova e Ordine avvocati in merito alle modalità per accedere all'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari 

Protocollo di intesa agenzia entrate, tribunale di genova, ordine degli avvocati di genova

COSTO

Contributo unificato euro 43,00

DOCUMENTI

Occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare di avere titolo per  procedere esecutivamente:
-    copia del titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo con formula)  e  dell’atto di precetto con dimostrazione  dello loro avvenuta notifica.

Non occorre  depositare  verbale di pignoramento  infruttuoso.
Vedi nota Presidente.

INOLTRE

L'Ufficio si occupa anche  dei ricorsi ai sensi degli articoli 482 - 513 - 519 - 545 c.p.c.