Come fare per.. Persona


sovraffollamento carcerario - ricorso per risarcimento
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova -  Ruolo generale – 11° piano -  stanza 42
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato 9,00 -12,00    

Ai sensi dell'art. 83 comma 11 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) D.L.28/2020 dal 9/03/2020 al 31/07/2020, vi è obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo.


Trattazione: Prima  sezione civile
Il ricorso   deve essere presentato al Tribunale del capoluogo del Distretto di residenza

COS'E'

E’ una  procedura  che serve  a risarcire i danni subiti  da persone che hanno subito periodi di detenzione in condizioni contrarie  al senso di umanità ed in contrasto con quanto stabilito dall’ art. 3 della  Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.

NORMATIVA

art. 3 Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.
art. 35 ter  comma 3  Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975,  n.  354)  come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 92/2014 - Rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati in situazione di sovraffollamento carcerario”

CHI

La persona  che ha subito un periodo di detenzione superiore a 15 giorni  in condizioni di sovraffollamento  e  che:
•    ha subito il pregiudizio,  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere  non  computabile   nella determinazione  della  pena  da  espiare  
oppure
•    ha terminato di espiare la pena detentiva

COME

Con  ricorso che  instaura un  procedimento camerale ex art.737 cod. proc. civ e quindi  nello stesso,  devono essere dedotti,  a pena di ammissibilità, tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa, in quanto gli elementi per l'accoglimento della domanda nel merito sono requisiti di ammissibilità.
Se possibile allegare il certificato di detenzione.
Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore.
In presenza delle condizioni di reddito, è possibile richiedere  l’ammissione al patrocinio a spese della Stato.

COSTO

- contributo unificato in base al valore  Vedi Tabella
- versamento € 27,00  per diritti forfetizzati di   notifica

TERMINE

L'azione deve essere proposta, a  pena di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di detenzione o della custodia cautelare in carcere.

 Le disposizioni transitorie (art.2 Decreto legge 92/2014) prevedono che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge - 28/06/2014 - hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3 Legge 26/07/1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data (28/12/2014).

INOLTRE

Chi ha già presentato ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non ha ancora ricevuto una decisione sulla ricevibilità del ricorso, ha la possibilità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del DL n.92/2014 - ossia entro il 28/12/2014 - di avanzare la richiesta ex art.35 ter L. 354/1975.

RISARCIMENTO

Se sussistono i presupposti di illegittimità delle condizioni detentive,  il giudice emette  l’ordinanza con la quale  riconosce la lesione  del diritto e condanna  il Ministero della Giustizia  al risarcimento del danno.
L’ordinanza deve essere comunicata/notificata al Ministero  - DAP  - Direzione generale Detenuti e Trattamento  oppure Ufficio reclami giurisdizionali
PEC contenzioso: contenzioso.detenuti.dap@giustiziacert.it