certificato art. 39 regolamento ce 2201/2003 sulle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale |
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Scheda aggiornata al 04/10/2021 |
DOVE | Tribunale di Genova - Ufficio Copie - piano 6° stanza 78 Tel. 010 569 2843 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,30 – 12,30
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COS'E' | La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività di decisioni, rese in uno Stato membro e da far valere in altro Stato membro, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve produrre:
- una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
- il certificato di cui all'articolo 39.
Questo certificato è rilasciato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale) Di esso non è richiesta alcuna legalizzazione.
Vedi scheda riconoscimento sentenze straniere |
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COME | Vedi modello di domanda |
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NOTA BENE | I modelli utilizzati dall'Autorità giudiziaria sono contenuti nella sezione "moduli".
I due documenti previsti dall'art. 37 (copia della decisione e certificato) vanno sempre presentanti entrambi, non richiedono traduzione, ne' legalizzazione (art. 52 stesso Regolamento (CE) n. 2201/2003) Ai fini della trascrizione, tutte le notizie per questa sono presenti negli Allegati, per cui è sufficiente disporre del relativo testo in italiano, considerato che gli alegati hanno, oltre a parti di testo, la loro indicazione, punto per punto, corredata da una codifica numerica. Il Ministero Interno e' gia' intervenuto con circolare 24/2006 precisando come non sia necessaria (e sarebbe una violazione pretenderlo) alcuna traduzione. |
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COSTO | Per il certificato di cui all’allegato II – relativo a decisioni sulla responsabilità genitoriale - occorre 1 marca da 16,00 e 1 da 3,92 Il certificato di cui all’allegato I - decisioni in materia matrimoniale – è esente da bolli e diritti. |
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NOTA BENE | Per i casi previsti dagli artt. 6 [Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati] e 12 [Separazione consensuale, divorzi e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile] della legge 10/11/2014 n° 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in ordine alla competenza per il rilascio del certificato art. 39 Reg. CE 2201/2003, necessario nel caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in altro paese dell'unione Europea. Vedi nota Ministero giustizia- DAG- Direzione Generale Giustizia Civile - Ufficio I del 23/05/2018
E quindi: 1. nel caso di separazione o divorzio o modifica effettuate davanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 12) la competenza è dell’autorità amministrativa davanti alla quale l’atto è stato formato 2. Nel caso di accordo di negoziazione assistita (art. 6) conclusosi con il nulla osta o l’autorizzazione del PM, la competenza è della Procura della Repubblica; 3. Nel caso di accordo di negoziazione assistita trasmesso al PM e da questo trasmesso al Tribunale per l’ udienza e successivo provvedimento, la competenza è del Tribunale medesimo. |
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