Come fare per.. Altri servizi Civili


patrocinio a spese dello stato – civile e amministrativo
DOVE

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:

  • del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • del luogo ove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

A Genova il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  si trova all’interno del Palazzo di Giustizia - piazza Portoria 1  - 4° piano (in cima allo scalone a destra) tel. 010 566217
Orario: martedì - giovedì   ore 9,00 – 12,00
(periodo 15/07- 15/09:   martedì ore 9,00 – 11,00)

COS'E'

E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per i giudizi amministrativi è stata istituita una Commissione per il patrocinio a spese della Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ed ogni tribunale amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni distaccate (Legge Finanziaria 2007 Legge 27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 1308).
La stessa disciplina si applica anche nel processo contabile e tributario.

CHI

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115
Artt. 3 e 10 TUIR

ESCLUSIONI

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: 

  • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti. (novità introdotta dal pacchetto sicurezza - legge 125/2008)
REDDITO

Il reddito IMPONIBILE dell’interessato non deve superare   . 12.838,01 (tetto così modificato con DM Giustizia 10 maggio 2023 in Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 2023- Ante elevato con  23.07.2020 GU n.  24 del 30.01.2021 decorrenza 15.02.2021 - ANTE DM Giustizia 16.01.2018  GU N 49 del 28-2-2018 -  ante elevato con  DM   7/05/2015  G.U. n.186  del 12/08/2015 con decorrenza 27/08/2015 , ante  DM 1/04/2014 - G.U. n. 169 del 23/07/2014  con decorrenza 7/08/2014 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia ) [ Ante 11.528,41 - ante 11.369,24 -  ante euro 10.766,33 - ante euro 10.628,16]
Attenzione: il reddito imponibile non è il reddito ISEE.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
[Se  una persona componente il nucleo familiare non abita più nella stessa residenza, occorre attivarsi presso il Comune  per farne accertare il cambio di residenza o dichiarare l’irreperibilità. Analogamente nel caso di coniuge separato che non abbia trasferito la propria residenza.]
Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Aggiornamento 15/11/2010: il reddito imponibile ai fini dell’Irpef è quello definito dall’art. 3 del TUIR come reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR.

Vedi Risoluzione Agenzia Entrate 15/E 28/01/2008 e Risoluzione Agenzia Entrate 159/E del 15/06/2009.

Vedi anche scheda Assegni da separazione e divorzio

Si suggerisce di rivolgersi ad un patronato per la precisa quantificazione del reddito.

COME

Con domanda (foglio aggiuntivo) (v. modulistica) in carta semplice che deve essere:

  • sottoscritta dall’interessato ; 
  • presentata dall’interessato  o inviata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.Informazioni tratte dal sito dell’ordine avvocati genova

Dal 13 settembre 2016 LA DOMANDA PER I SOLI GIUDIZI CIVILI   SI COMPILA on-line

Indicazioni per AVVOCATO ISCRITTO A GENOVA
- a far data dal 29 maggio p.v., le istanze dovranno essere inoltrate telematicamente alla Segreteria mediante l’accesso all’ Area Riservata nel sito del Coa cliccando sull’icona “Patrocinio a spese dello Stato”. All’interno dell’Area si trova il tasto “nuova istanza”; dopo la compilazione e allegazione dei documenti richiesti si dovrà cliccare il tasto "invia". La nuova procedura semplificata elimina, pertanto, l’obbligo di scansionare l’istanza e di inoltrarla via pec. La domanda si considererà depositata solo a seguito della verifica da parte dell’ufficio dell’inserimento di tutti i dati e documenti necessari.

Indicazione per AVVOCATO NON ISCRITTO A GENOVA
Istanza on-line

Solo ai  soggetti privati sprovvisti di mezzi informatici è concesso presentarla in formato cartaceo utilizzando i moduli disponibili presso:
•    la stessa Segreteria del Consiglio,
•    l’U.R.P. – Uff. Relazioni per il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Genova

La domanda, deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del procedimento, se già pendente);
  • le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.);
  • le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali;
  • l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; 
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito).

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Elenco documenti da allegare (v. modulistica)

modulo autocertificazione

Alla domanda non deve essere allegata la copia della dichiarazione dei redditi.
Il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.
Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo. 
La falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

DURATA

L’ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.

STRANIERI - CERTIFICAZIONE CONSOLARE

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda.
CERTIFICAZIONE CONSOLARE PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI: si ritiene  sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello stato di appartenenza dello stranieri che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all’estero
E’ quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata A/R,  chiedendo  al Consolato risposta entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata;  trascorsi i  30 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte del Consolato senza che questo risponda, è possibile ritenere che la risposta sia quella negativa (cioè non esistono redditi all’estero per il richiedente).
In tal  caso  la certificazione può essere  sostituita da autocertificazione  (vedi modulistica)

Se l’autorità consolare competente dichiari (con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione(vedi modulistica)

Per la Colombia vedi provvedimento di carattere generale.

 

EFFETTI

DECORRENZA degli effetti: Il Ministero della Giustizia, con nota del 14/07/2015, relativamente alla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile,  ha chiarito che tali effetti  decorrono   dal deposito dell' atto introduttivo  in cancelleria, purché l' istanza di ammissione  sia stata  anteriormente depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente, anche se il provvedimento di ammissione non sia ancora emanato.

Vedi però, relativamente ai diritti  - da corrispondere all’ UNEP - di notifica, indennità di trasferta e spese postali,  la Circolare del Minisitero della Giustizia - DOG del 13/09/2016. Tale circolare ha chiarito che la parte che chiede la notifica di un atto all'interno di un procedimento per il quale è stato chiesto il patrocinio, deve anticipare comunque  all'Ufficio NEP le somme necessarie alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Quando l’interessato non ha il tempo materiale sufficiente  per ottenere l’ammissione al patrocinio prima dell’iscrizione (es. iscrizione soggetta a termine), può rivolgersi ad un legale dell’elenco.
Il legale  effettua  l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo, producendo  la copia della domanda di GP con il depositato dell’Ordine degli  Avvocati.
Nei 30 giorni successivi deve regolarizzare l’iscrizione con il deposito del decreto di ammissione,  altrimenti  il fascicolo viene mandato al recupero .

L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti:

  • Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie ** tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla metà.

** l’avvocato può essere scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i Consigli Ordine Avvocati del Distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente ( se in Cassazione  si fa riferimento al distretto del magistrato che ha pronunciato il provvedimento impugnato)
Dal 2005 si può  scegliere anche fuori dal Distretto  di cui sopra
.

N.B.: il difensore ed il consulente tecnico non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono grave illecito disciplinare.

  • Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia;
  • Anticipazione da parte dell’Erario di:
  • onorari e spese dovuti al difensore; 
  • indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede; 
  • indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;
  • spese per notificazioni a richiesta d’ufficio.
  • spese per legale pubblicità dei provvedimenti; 
  • spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Il compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell’ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.

TEMPI E ITER

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • respingerla;
  • ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate.

Se il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito

La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.

Il Direttore Regionale delle Entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito.

Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:

  • quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell’ammissione al beneficio;
  • quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, risultano mancanti i presupposti per l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.
RECUPERO

Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui: 

  • per le spese prenotate e anticipate se la parte ammessa vittoriosa consegue almeno il sestuplo delle stesse; 
  • per le sole spese anticipate in ogni caso, qualunque sia la somma conseguita.

Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile.

COSTO

Nessuno