Il ricorso deve essere proposto (a pena di inammissibilità) entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva alla Corte d’Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza . Deve essere depositato o dall’interessato o da legale munito di procura speciale.
L'interessato deve presentare in cancelleria: - la domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione da lui sottoscritta, eccetto il caso di procura speciale. - la sentenza di assoluzione con l'attestazione di irrevocabilità; - fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale; - la documentazione del processo di riferimento (ad es. le dichiarazioni rese al Giudice Indagini Preliminari (G.I.P.) o al Pubblico Ministero (P.M.).
L’istanza va presentata in originale completo degli allegati e 4 copie senza allegati.
Tutti i documenti a corredo dell'istanza possono essere depositati in carta semplice e per la loro richiesta non è dovuto alcun diritto di cancelleria. Si applicano le norme per la riparazione dell’errore giudiziario.
Ogni comunicazione o richiesta in merito al pagamento della somma dovrà essere indirizzata a: "Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Serv. Centr. Per gli AA. GG. e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione – responsabile sig.ra Lofaro -via Casilina, -00182 Roma". Ufficio XIV 06-47615451 fax 06-47615155
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