COS'E' | Prima della riforma gli editori dovevano depositare una copia di ogni pubblicazione e stampato alla Procura della Repubblica e quattro in Prefettura ai sensi della legge 374/1939.
Con la riforma del 2004 ogni stampatore (e, in assenza, l’ editore) deve effettuare il “deposito legale” (prima di metterli in commercio, ha l’obbligo di consegnare - entro 60 giorni dalla pubblicazione - i documenti direttamente agli istituti depositari) al fine della creazione degli archivi nazionali e regionali della produzione editoriale (infatti, due copie per l’Archivio nazionale della produzione editoriale e due per l’Archivio della produzione editoriale regionale). |
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A CHI CONSEGNARE |
- due copie per l'Archivio nazionale della produzione editoriale e precisamente:
- una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio 105 - 00185 ROMA - fax 064457635 tel 0649891
- una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - piazza Cavalleggeri 1 - 50122 FIRENZE - fax 0552342482 tel 055249191
- due copie per l'Archivio della produzione editoriale regionale e cioè agli Istituti regionali - Biblioteche individuate a livello di conferenza Stato- Regioni.
- (D.M. Ministero Beni Culturali 28/12/07 – G.U. 38/08)
E, precisamente, per Genova:
- 1 copia alla Biblioteca Universitaria, via Balbi
- 1 copia alla Biblioteca Berio, via del Seminario 16
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ESONERI | Parziale: si consegna una sola copia all´archivio nazionale e una sola copia all´archivio regionale in caso di tirature limitate (sotto i 200 esemplari) o se il valore commerciale di un singolo esemplare supera i € 15.000,00
Totale: Per l´archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti: a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa; b) bozze di stampa; c) registri e modulistica; d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili; e) mappe catastali; f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio. 2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché´ le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali. |
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