Non è necessario che il perito o il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale (che, inoltre, per i traduttori non esiste). Il Tribunale dei Minorenni nelle procedure di adozione chiede che la traduzione venga effettuata da persona diversa dall'interessato; e così anche la Questura.
Non viene richiesto il pagamento del bollo sugli allegati.
Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale (8° piano - stanza 78).
Per reperire un traduttore è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Genova. La C.C.I.A.A. cura la tenuta del ruolo dei periti ed esperti, suddiviso in categorie e sub-categorie; tale strumento ha funzione di pubblicità conoscitiva a favore degli utenti. Alla categoria XXV (attività varie) sub 1 (lingue straniere – traduttori e interpreti) sono iscritti i traduttori e gli interpreti.
Per consultare le categorie e l'elenco degli iscritti vedi sito Camera Commercio - sezione periti ed esperti. |