certificato carichi pendenti |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia – Procura della Repubblica - Ufficio Locale Casellario Giudiziale 3° piano – lato sinistro - Tel. 010/569 2922 - 2807
Orario : Lunedì ore 8,30-11,30 Martedì ore 8,30-11,30 Mercoledì ore 8,30-11,30 Giovedì ore 8,30-11,30 Venerdì ore 8,30-11,30 Sabato Chiuso
NB per il deposito delle querele e degli atti di remissione da parte di privati l'ufficio osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle h.11.30 alle h.13.00
Presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni - via Serra n. 8 - tel. 010/5717721 Orario : da lunedì a venerdì ore 8,00 – 13,00
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COS'E' | E’ un certificato che attesta l’esistenza (o l’inesistenza) di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile.
In attesa del carico pendente nazionale, per prassi consolidata, si richiede il certificato alla Procura della Repubblica del luogo di residenza o domicilio
Per i minori di anni 18 è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha competenza distrettuale (viene rilasciato anche per i bambini di età inferiore ai 14 anni, anche se in teoria non imputabili, anche di 10-12 anni: può esservi infatti incertezza sull’età). |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 60 C.P.P. e art. 27 T.U. Casellario Giudiziale (D.p.r 313/2002) (il casellario dei carichi pendenti non è ancora realizzato). |
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DELEGA | La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato che dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. La delega va’ stesa in calce alla domanda e occorre allegare copia dei due documenti di identità (del delegante e del delegato). |
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CHI | La domanda (v. modulistica) firmata dall’interessato può essere presentata dallo stesso o da altra persona incaricata. E’ competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza.
Per i minori domanda (v. modulistica).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono richiedere i certificati utilizzando la propria carta intestata. La richiesta deve essere inviata a mezzo posta o consegnata a mani.. Solo in caso di urgenza e previo contatto telefonico può essere inviata via fax al numero 010/583345 o all’indirizzo pec casellario.procura.genova@giustiziacert.it
NOTA BENE Alle pubbliche amministrazioni - con eccezione dell’ autorità giudiziaria - non vengono rilasciati certificati per i minorenni (vedi art. 28 D.P.R. 313/2002).Viene rilasciato solo il certificato specifico per un fatto certo.
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TEMPI | il certificato viene rilasciato:
- di regola entro due giorni lavorativi per i certificati richiesti senza urgenza, salvo che, in caso di pendenze, sia necessario effettuare particolari accertamenti e ricerche;
- in mattinata se la certificazione è richiesta con urgenza [salvo che, in caso di pendenze, sia necessario effettuare particolari accertamenti e ricerche.] dal lunedì al venerdì.
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COME | Per mezzo di domanda in carta semplice indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, allegando la fotocopia di un documento d’identità da cui risulti la residenza o allegando un’autocertificazione sulla residenza.
La domanda può essere anche inviata per posta con busta affrancata per la risposta al seguente indirizzo: Procura della Repubblica- Ufficio Locale del Csellario - Piazza Portoria 1 - 16121 Genova
La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato che dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. La delega va’ stesa in calce alla domanda e occorre allegare copia dei due documenti di identità (del delegante e del delegato). |
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COSTO |
Se il certificato è richiesto con urgenza occorre 1 ulteriore marca da € 3,92
* secondo l' interpretazione del Direttore dell'Ufficio del Casellario Centrale << è dovuto il pagamento della marca da bollo, pari a € 16,00, interpretato l’art. 1, comma 486, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in materia di modifiche al pagamento dell'imposta di bollo sui “certificati penali”, nel senso che il pagamento del bollo sia dovuto – oltre che per il certificato penale in senso stretto (certificato del casellario giudiziale) - anche per gli altri certificati in materia penale e quindi, tra questi, anche per il certificato dei carichi pendenti (sul punto, peraltro, è stato inoltrato uno specifico quesito alla competente Agenzia delle Entrate, della quale è attesa la pronuncia)>>.
Ad uso adozione il certificato è esente da bolli e da diritti.
In tutti i casi nei quali la legge prevede un’esenzione, l’interessato deve produrre documentazione giustificativa. In particolare, per i certificati ad uso adozione, occorre esibire copia del decreto di idoneità; per i casi di ricorso ex art. 31, c.3 D.Lgs. 286/98 (temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero) copia del ricorso.
Per la materia delle esenzioni vedi scheda certificati del Casellario giudiziale
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TEMPI DI RILASCIO | Il certificato viene rilasciato:
- entro due giorni lavorativi per i certificati richiesti senza urgenza
- in mattinata se la certificazione è richiesta con urgenza (con il pagamento di ulteriore marca da € 3,92)
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RICHIESTE PROVENIENTI DA ESTERO | Dal 12/12/2017 per le richieste provenienti dall’estero è necessario rivolgersi ad un’agenzia di pratiche varie in Genova - vedi http://www.paginegialle.it - e incaricarla dell’acquisizione del certificato.
REQUESTS FROM ABROAD From 12/12/2017 it is necessary to address an administrative procedure agency in Genova - see http://www.paginegialle.it - and have them request and obtain the certificate.
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AUTOCERTIFICAZIONE - STRANIERI | Dal 1° gennaio 2012, questo certificato -se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione italiana - deve essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445, come modificato dall’art. 15 Legge 183/2011 (autocertificazione) vedi modulistica. I certificati rilasciati recano la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445). La disposizione dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede: “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive… limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”. L’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” sarà abrogato dal 1° gennaio 2020 SUCCESSIONE DELLE NORME Il primo termine era il 1° gennaio 2013; l’abrogazione è stata differita successivamente e da ultimo dall'art.1 comma 1132 della legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di Bilancio 2019)
Quindi, mentre attualmente i certificati rilasciati recano la dicitura di cui sopra, i certificati richiesti dagli stranieri extracomunitari (cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea) ai fini dei procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi sull’immigrazione: (es. permesso di soggiorno) vengono rilasciati con la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40 D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445) fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere”. Vedi D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)” Vedi inoltre circolare Ministero giustizia del 29/05/2012
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CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO | Vedi la scheda
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PRENOTAZIONE ON LINE | L' Ufficio del Casellario di Genova ha attivato il servizio di prenotazione on-line dei certificati . Con questo servizio è possibile prenotare on line i certificati del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale. Effettuata la prenotazione, occorre recarsi allo sportello per il ritiro, consegnando il modulo predisposto automaticamente dal sistema o il numero della prenotazione assegnato dal servizio e le marche necessarie.
I CERTIFICATI PRENOTATI sono pronti per il ritiro a partire dal terzo giorno lavorativo dalla prenotazione. Portare marche per bollo e diritti acquistati dal tabaccaio.
Si può accedere al servizio dal sito www.giustizia.it Come fare per - servizi on line, o direttamente dal seguente indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato |
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