certificati casellario giudiziale |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale - 3° piano – lato sinistro - Tel. 010/569 2922 - 2807
Orario : Lunedì ore 8,30-11,30 Martedì ore 8,30-11,30 Mercoledì ore 8,30-11,30 Giovedì ore 8,30-11,30 Venerdì ore 8,30-11,30 Sabato Chiuso
NB: per la ricezione delle querele e delle remissioni da parte dei privati gli uffici osserveranno il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle h. 11.30 alle 13.00
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NEWS | Dal 16 febbraio 2019 i certificati rilasciati dal casellario giudiziale ad un cittadino taliano da produrre in altro Stato membro non devono più essere legalizzati o apostillati. Vedi notizia |
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COS'E' | Il Casellario Giudiziale dal 26/10/2019 rilascia il certificato del casellario a norma dell'art. 24 del T.U. del Casellario che contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno –i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi) Tale certificato sostituisce i precedenti certificati [Certificato generale che contiene tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e civile).Certificato penale che contiene i provvedimenti penali di condanna irrevocabili.Certificato civile che contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale), i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.]
Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: Il d.lgs. 8/06/2001, n.231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro organi o preposti. In tale certificato sono riportate i provvedimenti divenuti definitivi dal 7/05/2007. Vedi scheda
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RIFERIMENTI NORMATIVI | T.U. del Casellario Giudiziale D.P.R. 313/2002 come modificato dal D.lgs 122/2018
Artt. 31 – 33 T.U. casellario giudiziale (per sanzioni amm.ve da reato)
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DELEGA | La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. Per la delega utilizzare il modello delega (v. modulistica) e allegare copia del documento di identità del delegato. |
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CHI | La domanda (v. modulistica) deve essere firmata dall’interessato, anche se minorenne, e può essere presentata dallo stesso o da persona delegata (N.B. la delega occorre anche nel caso di minorenne) in qualsiasi Procura della Repubblica presso il Tribunale, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono richiedere i certificati utilizzando il Modello 6A (vedi modulistica). La richiesta può essere inviata a mezzo posta o consegnata a mani o via pec a casellario.procura.genova@giustiziacert.it
NOTA BENE Alle pubbliche amministrazioni - con eccezione dell’ autorità giudiziaria - non vengono rilasciati certificati per i minorenni (vedi art. 28 D.P.R. 313/2002).
Si precisa chepoichè i dati contenuti nell’Archivio Informatizzato del Casellario sono su base nazionale, è procedura consolidata richiedere certificazioni all’ufficio Locale del Casellario competente per territorio (Distretto di Procura) più vicino alla sede del richiedente, questo indipendentemente dalla sede o ubicazione del soggetto da certificare: sia esso persona fisica o giuridica (come nel caso di Certificazione Anagrafe Sanzioni Amministrative). |
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COME | Per mezzo di domanda in carta semplice indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Ufficio Locale, allegando fotocopia del documento d’identità. |
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COSTO |
Se il certificato è richiesto con urgenza occorre 1 ulteriore marca da € 3,92
Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:
Se i certificati sono richiesti con urgenza occorre 1 ulteriore marca da € 3,92 |
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TEMPI | Il certificato viene rilasciato:
- entro due giorni lavorativi per i certificati richiesti senza urgenza
- in mattinata se la certificazione è richiesta con urgenza (con il pagamento di ulteriore marca da € 3,92)
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ESENZIONI DA BOLLO e/o DIRITTI | In tutti i casi nei quali la legge prevede un’esenzione, l’interessato deve produrre documentazione giustificativa. In particolare, per i certificati ad uso adozione, occorre esibire copia del decreto di idoneità; per i casi di ricorso ex art. 31, c.3 D.Lgs. 286/98 (temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero) copia del ricorso.
E’ esente da bollo e diritti il certificato che deve essere esibito/allegato: - nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83) - nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73) - in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) - alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Sono esenti da bollo (ma non da diritti) i certificati in tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali esentative.
Per maggiore chiarezza sulle esenzioni riportate nel servizio di prenotazione on line consulta tabella sopraindicata.
CASO PARTICOLARE: L’art 18 della tabella B allegata al DPR 642/72 prevede, in particolare, l’esenzione da bollo per atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti (certificato rilasciato dal Sindaco che attesta lo stato di indigenza) Il Ministero della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa sull’autocertificazione, alla domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. “Pertanto la richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all’estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.”
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RICHIESTE DALL'ESTERO | Dal 12/12/2017 per le richieste provenienti dall’estero, oltre alla possibilità di incaricare persona a cui conferire una delega, è possibile rivolgersi ad un’agenzia di pratiche varie in Genova - vedi http://www.paginegialle.it - e incaricarla dell’acquisizione del certificato.
REQUESTS FROM ABROAD From 12/12/2017 it is necessary to address an administrative procedure agency in Genova - see http://www.paginegialle.it - and have them request and obtain the certificate.
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AUTOCERTIFICAZIONE - STRANIERI | Dal 1° gennaio 2012, questo certificato - se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione italiana - deve essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445, come modificato dall’art. 15 Legge 183/2011 (autocertificazione) vedi modulistica. I certificati rilasciati recano la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La disposizione dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede: “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive… limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"
L’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” sarà abrogato dal 31 dicembre 2023.
SUCCESSIONE DELLE NORME Il primo termine era il 1° gennaio 2013; l’abrogazione è stata differita successivamente e da ultimo dall'art.2 comma 1 del d.l. 29 dicembre 2022 n.198 convertito con modifiche dalla L.14 del 24 febbraio 2023.
Quindi, mentre attualmente i certificati rilasciati recano la dicitura di cui sopra, i certificati richiesti dagli stranieri extracomunitari (cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea) ai fini dei procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi sull’immigrazione: (es. permesso di soggiorno) vengono invece rilasciati con la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40 D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445) fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere". Vedi D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)” |
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VISURA | Art. 33 T.U. 313/2002 L’interessato può chiedere la visura delle iscrizioni del Casellario a suo nome senza pagare alcun diritto. La domanda (v. modustica) va compilata dall’interessato il quale può delegare un’altra persona per la presentazione dell’istanza e /o il ritiro della misura. Per la delega utilizzare il modello delega (v. modulistica) e allegare copia del documento di identità del delegato. La visura viene rilasciata nella stessa mattinata. |
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CERTIFICATO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA REATO | Vedi la scheda. |
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CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA | Per questo certificato occorre: 1 marca da € 19,92 (in caso di urgenza occorre un'ulteriore marca da euro 3,92) salvo i casi di esenzione che devono essere documentati dagli aventi diritto.
NOTA BENE: allegare copia del documento di identità del neo- assunto, per verificare la correttezza dei dati anagrafici (specie se si tratta di stranieri).
I modelli di domanda sono contenuti nell'area modulistica: per datore di lavoro privato Modello 3 bis e per Pubbliche Amministrazioni Modello 6A.
Sul sito giustizia sono pubblicate una scheda informativa e le FAQ.
Il 6/04/2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."(GU n.68 del 22-3-2014 ) L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori." Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo (art. 2 comma 2) Su questo adempimento sono intervenuti chiarimenti del Ministero della Giustizia:
- circolare del 4 aprile 2014
- chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi alla portata della norma
- chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi ai tempi del rilascio dei certificati
- ulteriori chiarimenti dell'Ufficio Legislativo
Da tali note emerge che:
- l’obbligo sorge solo per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro; non sorge se ci si avvale di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro; quindi nessun obbligo grava su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
- la norma non ha portata retroattiva;
- l'obbligo si riferisce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro;
- se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell'acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione; se è privato, una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.
Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014.
In particolare è stato chiarito:
- che l’obbligo non sussiste per i datori di lavoro domestico
- che l’obbligo non sussiste per il datore di lavoro per l’assunzione di dirigenti, responsabili e preposti che sovraintendono l’attività svolta dall’operatore che ha contatto diretto e continuativo con i minori.
Aggiornamento 29/07/14: E’ venuta meno la necessità di acquisire il consenso dell'interessato, come avveniva in precedenza, (il nuovo modello di domanda non contiene più la dichiarazione di consenso) poiché il Ministero della Giustizia ha apportato le modifiche tecniche che consentono il rilascio ai datori di lavoro del certificato ex art. 25 D.P.R. 313/2002(come modificato dal D.Lgs. 39/2014) che contiene esclusivamente : - le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 609-undecies cod. pen. - le iscrizioni relative a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, previste dagli artt. 609-nonies 2° e 3° comma e 600-septies 2° comma cod. pen. |
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CERTIFICAZIONE MASSIVA | La procedura MASSIVA/CERPA per la produzione dei certificati riguardanti gruppi o categorie di persone numerosi, richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi è stata attivata dal 27 luglio 2011. Il “file dati” contenente i nominativi, dovrà essere realizzato attraverso l’applicativo scaricabile nella sezione Software Utili, che contiene anche la guida all’utilizzo. A decorrere dal 19 maggio 2014, come stabilito dalla circolare Giustizia del 16/05/ 2014, i certificati rilasciati alle pubbliche amministrazioni tramite la procedura massiva CERPA, recheranno su ogni pagina un particolare contrassegno (glifo) che sostituisce la firma digitale attuale. Tramite un software messo a disposizione sul sito della giustizia - http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.wp?tab=d - le amministrazioni interessate potranno verificare l’autenticità del documento informatico contenuto nel glifo. Con l’introduzione di tale modalità di produzione dei certificati, le amministrazioni non potranno più scegliere di ricevere i certificati in formato cartaceo con firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2003 e, pertanto, il rilascio avverrà solo in formato digitale e tramite PEC. Per tale motivo si segnala l’opportunità di non inoltrare richieste superiori a 300 soggetti alla volta, utilizzando esclusivamente l’indirizzo PEC di questo casellario: casellario.procura.genova@giustiziacert.it
ISTRUZIONI CERPA Circolare Modello certificazione massiva
Vedi modulistica |
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CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO | Il cittadino italiano può richiedere il certificato europeo relativo alle condanne riportate nel casellario giudiziale europeo (paesi membri UE), utilizzando il modello N. 3 e aggiungendo la voce: “certificato art. 25 ter comma 1 T.U. Casellario Giudiziale” |
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CASELLARIO ON LINE | L' Ufficio del Casellario di Genova ha attivato il servizio di prenotazione on-line dei certificati . Con questo servizio è possibile prenotare on line il certificato del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale. Effettuata la prenotazione, occorre recarsi allo sportello per il ritiro, consegnando il modulo predisposto automaticamente dal sistema o il numero della prenotazione assegnato dal servizio e le marche necessarie. ATTENZIONE: nel caso di richieste di più certificati, occorre produrre la marca da € 19.92 per ogni certificato richiesto e NON l'importo complessivo indicato nella schermata e nell'avviso!
I CERTIFICATI PRENOTATI sono pronti per il ritiro a partire dal terzo giorno lavorativo dalla prenotazione. Portare marche per bollo e diritti acquistati dal tabaccaio.
Si può accedere al servizio dal sito www.giustizia.it Come fare per - servizi on line, o direttamente dal seguente indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_14.page?tab=d |
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CERTIFICATI PENALI RILASCIATI AI CANDIDATI | L'art. 1 comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" - G.U. 13 del 16/01/2019 in vigore dal 31/01/2019 - prevede che <<entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.... Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. >> Pertanto, i candidati devono rivolgersi all'Ufficio del Casellario Giudiziale e richiedere il proprio certificato penale, allegando apposita dichiarazione sostitutiva [vedi modulistica] COSTO: gli importi di bolli e diritti sono ridotti alla metà (solo per le elezioni comunali per Comuni con abitanti superiori a 15.000 unità)*: quindi è necessaria una marca da € 9,96 se il certificato è richiesto senza urgenza; per l'urgenza occorre allegare ulteriore marca dal € 1,96.
* Per tutte le altre consultazioni elettorali il pagamento delle marche va versato per intero. |
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INDICE | COS'E' LEGGI E REGOLAMENTI DELEGA CHI COME COSTO ESENZIONI DA BOLLO URGENZA RICHIESTE DALL'ESTERO TEMPI NEWS AUTOCERTIFICAZIONE VISURA CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA CERTIFICAZIONE MASSIVA CASELLARIO ON LINE CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO CERTIFICATI PENALI RILASCIATI AI CANDIDATI |
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