cancellazione protesto – in caso usura |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Segreteria Presidenza -11° piano - stanza 88 Tel. 10/5692841 orario: da lunedì a venerdì 9,00 – 13,00 – sabato escluso.
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COS'E' | E’ la procedura che consente alla persona offesa dal delitto di usura, di ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 18 L. n° 108 del 7/3/96. |
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CHI | Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura. La competenza è del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. |
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COME | Con domanda in carta bollata indirizzata al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi e cioè:
- copia autentica del decreto di rinvio a giudizio nel procedimento in cui l’istante è parte offesa in relazione al titolo protestato (oppure sentenza di condanna).
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COSTO |
- € 98, 00 contributo unificato
- € 27,00 diritti forfettizati notifica
- costo per il rilascio della copia autentica (vedi tabella) del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale.
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INOLTRE | Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. Il provvedimento di cui sopra viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto. |
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TEMPI | Una settimana, 10 giorni circa dalla presentazione della domanda. |
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