DOVE | E’ competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto)
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova: Ufficio Successioni 5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364
Orario: lunedì – giovedì: ore 9,00 – 13,00 venerdì: ore 9,00 – 12,00 sabato
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
N.B. In caso di motivate urgenze contattare direttamente la Cancelleria telefonicamente negli orari previsti, oppure via e-mail. |
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COS'E' | L’esecutore testamentario è quella figura che, godendo della fiducia del testatore, viene da questi incaricato col testamento di far eseguire puntualmente le relative disposizioni di ultima volontà. Ordinariamente l’esecutore testamentario è nominato tra gli stessi eredi – ed in tal caso egli svolge gratuitamente le proprie funzioni salvo il rimborso delle spese sostenute a carico dell’eredità - ma la carica può essere conferita anche a liberi professionisti, nel qual caso il testatore stesso può disporre un compenso a favore dell’esecutore testamentario a carico dell’eredità. Perché l’esectore testamentario possa esercitare le proprie funzioni occorre, oltre all’atto di nomina con testamento, anche la dichiarazione di volontà formale ed espressa da parte del designato di accettare tale carica, da effettuarsi con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, da iscriversi nel registro delle successioni. L’incarico dell’esecutore testamentario e l’amministrazione dei beni ereditari può durare per il periodo massimo di un anno, decorrente dalla dichiarazione di accettazione dell’ufficio. E’ tuttavia possibile chiedere la proroga di tale termine per motivi di necessità con ricorso al Giudice delle Successioni, il quale, dopo aver sentito gli eredi, può concederla per un periodo non superiore ad un altro anno. In ogni caso l’esecutore testamentario dovrà presentare entro un anno dalla morte del testatore il proprio rendiconto ai soggetti interessati, quali gli eredi, legatari ed anche i creditori ereditari – a tale scopo egli può depositare la propria relazione presso l’Ufficio Successioni del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Nei limiti dell’amministrazione ordinaria l’esecutore testamentario è abilitato dalla legge a compiere tutti gli atti di gestione occorrenti, quali, esemplificando, atti cautelativi, conservativi, di custodia dei beni, richiedere il pagamento dei crediti del defunto e dell’ered Nel caso debba compiere atti di amministrazione straordinaria, quali la vendita per necessità di beni mobili ed immobili dell’eredità, l’esecutore testamentario dovrà chiedere la relativa autorizzazione con ricorso al Giudice delle Successioni, il quale provvede con decreto dopo aver sentito gli eredi. La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà. Il testatore può nominare anche più di un esecutore |
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COME | All’accettazione occorre allegare:
- certificato di morte in carta libera
- copia conforme del testamento con estremi della registrazione
- codice fiscale del defunto (anche una copia) e per quanto riguarda l'esecutore testamentario Carta di Identità e codice fiscale, anche in copia).
Al momento dell’accettazione il soggetto designato deve allegare: • certificato di morte in carta libera, in copia • codice fiscale del defunto (copia del tesserino sanitario o altro documento che lo attesti proveniente dall’Agenzia delle Entrate) • copia conforme del testamento con estremi della registrazione • documento di identità e codice fiscale dell’esecutore testamentario, in originale e copia L’accettazione non può essere sottoposta a condizione nè a termine |
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INOLTRE | Il verbale di accettazione dell’incarico, una volta formalizzato, viene inserito nel Registro delle Successioni. Dopo qualche giorno, con comunicazione via email della cancelleria, sarà inviata alla parte che ha accettato l’incarico (o altra persona previamente indicata dallo stesso) la delega mod. F24 ordinario per il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00. Il ritiro della copia conforme del verbale di inventario sarà possibile dopo l’intervenuto pagamento e la registrazione del verbale da parte della Agenzia delle Entrate. La comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli estremi di registrazione interviene dopo circa trenta giorni dal pagamento dell’imposta di registro. In quel momento la parte potrà richiedere copia del verbale di accettazione con le seguenti modalità e costi:
Per il ritiro immediato occorrono: - 1 marca da bollo da € 16,00 atti giudiziari - Versamento telematico (Pago PA) di € 35,40 per diritti di copia
Per il ritiro dopo tre giorni dalla richiesta di copia occorrono: - 1 marca da bollo da € 16,00 atti giudiziari - Versamento telematico (Pago PA) di € 11,80 per diritti di copia |
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N.B. | Nel caso in cui l’accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione può sempre delegare per iscritto alla richiesta di copia ed al ritiro un proprio fiduciario.
I ricorsi dell’esecutore testamentario per l’autorizzazione alla vendita per necessità dei beni ereditari ed i ricorsi per la proroga del termine annuale comportano l’iscrizione di un nuovo fascicolo non contenzioso e richiedono il pagamento (per ciascun ricorso) del contributo unificato di euro 98,00 e la marca per anticipazioni forfettizzate di euro 27. L’esecutore testamentario dovrà inoltre sostenere gli oneri per le copie del ricorso e per la notifica agli eredi disposta dal Giudice.
La relazione di rendiconto finale dell’esecutore testamentario è depositata nel fascicolo dell’accettazione della carica di esecutore testamentario ed è in carta libera.
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