La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni; entro un mese ne cura la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato)
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, (Tribunale Famiglia per i beni immobili e Giudice Successioni per i beni mobili) a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni. |