interruzione volontaria di gravidanza |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele
6° piano - stanza 42/44/46 - tel 010/5692782 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00
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COS'E' | La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’ interruzione della gravidanza. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 12 L. del 22/5/1978 n° 194 |
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CHI | La donna minore di età (inferiore di anni 18).La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico E’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. |
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COME | Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo. Occorre allegare:
- certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
- documento di riconoscimento della minore;
- relazione del servizio pubblico o del medico
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COSTO | La pratica davanti al Giudice Tutelare è ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO |
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