Come fare per.. Persona


atti stato civile correzioni e opposizione alla correzione
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria della Volontaria giurisdizione  Sezione Famiglia 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

COS'E'

Si tratta delle procedure di opposizione alla correzione degli atti dello stato civile

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile
(titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)

CHI

L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, corregge gli errori materiali  di scrittura in cui sia incorso, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati (il P.M. poi,  accertata la legittimità della correzione, dispone che la stessa venga effettuata anche sulla copia dei registri tenuti in Tribunale)
Allo stesso modo l’ufficiale dello stato civile  provvede a correggere  l’atto di nascita che riceve per la registrazione relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori sposati o riconosciuto figlio naturale, quando allo stesso è stato imposto  un nome diverso da quello che gli spetterebbe in base alla  legge italiana.
Contro la correzione il Procuratore della Repubblica o chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione (entro 30 giorni dall’avviso) con ricorso da presentare al Tribunale che decide in camera di consiglio.
E’ competente il Tribunale nel cui circondario  si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale  l’atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento.

COME

Con   ricorso, al quale vanno allegati (nel caso di cui all’art 95):

  • copia dell’atto dell’ ufficiale stato civile  impugnato
  • copia integrale dell’atto di nascita (tradotto)
COSTO

Esente contributo unificato.
diritti forfetizzati di notifica € 27,00

ITER

Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle opposizioni alle correzioni viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.

INOLTRE

L’art. 95 u.c. prevede che l’interessato può chiedere il riconoscimento del diritto a mantenere  il cognome originario, se questo costituisce tratto distintivo della identità personale.
Quindi, nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile in base all’ art 98  2° c. provvede a correggere il cognome - perché diverso da quello che gli spetterebbe in base alla  legge italiana – di un cittadino italiano nato all’estero da genitori sposati o riconosciuto figlio naturale, l’interessato può chiedere ai sensi dell’art. 95 3° comma il riconoscimento del diritto al mantenimento del proprio cognome originario se per lui rappresenta segno distintivo della sua identità personale. La procedura è quella dell’art. 98 (opposizione alla correzione  con ricorso al Tribunale).
Stessa procedura può essere seguita nel caso di sentenza di disconoscimento della paternità per mantenere il cognome del padre.