atti stato civile correzioni e opposizione alla correzione |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria della Volontaria giurisdizione Sezione Famiglia 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso |
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COS'E' | Si tratta delle procedure di opposizione alla correzione degli atti dello stato civile |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l) Nuovo Ordinamento Stato Civile (titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione) |
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CHI | L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui sia incorso, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati (il P.M. poi, accertata la legittimità della correzione, dispone che la stessa venga effettuata anche sulla copia dei registri tenuti in Tribunale) Allo stesso modo l’ufficiale dello stato civile provvede a correggere l’atto di nascita che riceve per la registrazione relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori sposati o riconosciuto figlio naturale, quando allo stesso è stato imposto un nome diverso da quello che gli spetterebbe in base alla legge italiana. Contro la correzione il Procuratore della Repubblica o chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione (entro 30 giorni dall’avviso) con ricorso da presentare al Tribunale che decide in camera di consiglio. E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento. |
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COME | Con ricorso, al quale vanno allegati (nel caso di cui all’art 95):
- copia dell’atto dell’ ufficiale stato civile impugnato
- copia integrale dell’atto di nascita (tradotto)
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COSTO | Esente contributo unificato. diritti forfetizzati di notifica € 27,00 |
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ITER | Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle opposizioni alle correzioni viene trasmessa d’ufficio allo stato civile. |
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INOLTRE | L’art. 95 u.c. prevede che l’interessato può chiedere il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originario, se questo costituisce tratto distintivo della identità personale. Quindi, nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile in base all’ art 98 2° c. provvede a correggere il cognome - perché diverso da quello che gli spetterebbe in base alla legge italiana – di un cittadino italiano nato all’estero da genitori sposati o riconosciuto figlio naturale, l’interessato può chiedere ai sensi dell’art. 95 3° comma il riconoscimento del diritto al mantenimento del proprio cognome originario se per lui rappresenta segno distintivo della sua identità personale. La procedura è quella dell’art. 98 (opposizione alla correzione con ricorso al Tribunale). Stessa procedura può essere seguita nel caso di sentenza di disconoscimento della paternità per mantenere il cognome del padre. |
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