autorizzazione a vendere proprietà di incapace |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione Famiglia - 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
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COS'E' | Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. Vedi scheda atti straordinaria amministrazione a favore di incapace
[Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale, non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finchè l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario). Vedi scheda atti straordinaria amministrazione a favore di minori e scheda autorizzazione a vendere beni ereditari ]
[ Se si tratta di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare vedi scheda Amministrazione di sostegno .] |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 320 cod. civ. - Art.375 cod. civ. - Art.394 cod. civ. - Art.424 cod. civ. - Art.747 c.p.c. - Art.732 c.p.c. - Art.783 c.p.c. |
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CHI | Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio. E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace. In caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione. |
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COME | La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è diretta al Tribunale. |
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COSTO |
- ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO per il minore, gli interdetti e gli inabilitati
(nel caso di eredità giacente o di esecutore testamentario contributo unificato € 98,00).
- versamento € 27,00 diritti forfetizzati di notifica.
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INOLTRE | E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti o supervisionati dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale. Il parere del Giudice Tutelare è acquisito d'ufficio (Il parere non occorre nell’eredità giacente) Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale. (La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega).
E’ necessario n ogni caso allegare:
- originale della perizia asseverata (recente, non altre) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;
NOTA BENE: nel caso di eredità giacente e di esecutore testamentario NON occorre la perizia;
- copia semplice della nomina del tutore/curatore/amministratore, se vi è tutela/curatela o del verbale di giuramento dello stesso.
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TEMPI | L’autorizzazione del Tribunale viene rilasciata dopo circa 40 giorni dal deposito in Tribunale della domanda. |
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NOTA BENE | E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale. |
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