Nessuna competenza per territorio è prevista; infatti non rileva né il luogo di residenza del perito o traduttore, né il luogo di eventuale iscrizione ad albi professionali, né tanto meno il luogo relativo all'oggetto della perizia o traduzione.
Non necessariamente, ma a prova del giuramento prestato, il cancelliere annota il verbale di giuramento nel registro cronologico, il cui numero di iscrizione viene apposto sull’atto.
No, in quanto le perizie stragiudiziali hanno valore solo tra i privati e tra questi e la Pubblica Amministrazione, ma non nei confronti dell’autorità giudiziaria; tuttavia, qualora vengano utilizzate nel processo civile, esse costituiscono semplici allegazioni difensive di carattere tecnico prive di autonomo valore probatorio.
La falsa attestazione giurata dei fatti contenuti in una perizia costituisce reato ai sensi dell’art. 483 del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a due anni chi attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.