Come fare per.. Eredità


autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario
DOVE

Competente è il Tribunale del luogo dell'apertura della successione (ultimo domicilio del defunto).
[Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi]

Sia per il caso di beni immobili che per il caso di beni mobili
Tribunale – Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364 - lato sinistro
Orario: lunedì - giovedì 9,00 – 13,00 - venerdì: 9,00 - 12,00
orario estivo lu- ve 9,00 – 12,00

Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

NOTA BENE

Alla conclusione della fase dell’eredità beneficiata (si vedano i termini di seguito indicati) i beni mobili ed immobili pervenuti per successione perdono la natura di beni ereditari. Perciò, anche dopo la scadenza di tali termini, nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori sottoposti a tutela/interdetti/inabilitati), l’autorizzazione per gli atti di vendita e per gli altri atti dispositivi sarà richiesta al solo Giudice Tutelare.

 

COS'E'

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o, comunque, di straordinaria amministrazione (permuta, transazione, locazione, costituzione di garanzie reali) relativi sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione (entro le scadenze di seguito meglio precisate). In tal modo si realizza un controllo dell' amministrazione di tali beni effettuata da parte dell’erede beneficiato, al fine di garantire gli interessi di eventuali creditori del defunto e legatari.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale (salvo gli eredi incapaci, i quali non possono mai decadere dal beneficio di inventario).

ALTRI CASI

Richiedono l’autorizzazione del Giudice delle Successioni anche gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460 cod. civ.), o dal curatore dell'eredità giacente (531 cod. civ.), ai beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (694 cod. civ.), nonché a quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703, comma 4, cod. civ.); ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
Artt. 460  comma 2 c.c.  499, 531, 694, 703 comma 4, 719 c.c.

CHI

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.

Inoltre:
- il chiamato che non ha ancora accettato l’eredità
- il curatore dell’eredità giacente
- l’esecutore testamentario
- l’amministratore ai sensi dell’art. 641 c.c.

 

COME

Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario presentare ricorso al Tribunale – Giudice delle Successioni del luogo in cui si è aperta la successione e, più precisamente sia per l’autorizzazione alla vendita di beni immobili sia per l’autorizzazione alla vendita di beni mobili (es. quote azionarie)

Occorre allegare all’istanza:
- nota di iscrizione a ruolo compilata (volontaria giurisdizione) Codice 400.230
- copia del certificato di morte;
- copia del codice fiscale del defunto (tesserino sanitario);
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali delle parti istanti la vendita.

Nei vari casi, la documentazione da allegare varia e deve essere conforme alle prescrizioni normative.

L’autorizzazione alla vendita di beni di eredità accettata con beneficio di inventario è necessaria per tutto il tempo che dura la fase di eredità beneficiata.
I beni mobili perdono la natura di beni ereditari dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, sicchè l’autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.).
Per gli altri beni, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Genova, la cessazione della fase dell’eredità beneficiata è ricondotta a due ipotesi:
• Nell’ipotesi di liquidazione individuale, occorre attendere che siano trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo;
• In caso di liquidazione concorsuale, devono trascorrere dieci anni dalla morte del de cuius.


Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori sottoposti a tutela/interdetti/inabilitati), dovrà essere sentito il Giudice Tutelare.
Se il Giudice Tutelare territorialmente competente (luogo di residenza dell’incapace) è il Tribunale di Genova, sarà la stessa cancelleria dell’Ufficio Successioni a richiedere il necessario parere.
Diversamente, se il Giudice Tutelare territorialmente competente (luogo di residenza dell’incapace) è diverso da quello dell’apertura della successione, parte ricorrente dovrà farsi carico di tale richiesta e produrrà la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare al momento del deposito del ricorso per l’autorizzazione.

Vedi scheda  AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETA’ DI INCAPACE

COSTO

Per beni mobili e per  beni immobili :
 -  contributo unificato di € 98,00 [esente quando interessati dall'eredità siano  minori, interdetti e inabilitati, amministrati]
 -   € 27,00 diritti di cancelleria

INOLTRE

Per lo più, fatto l’inventario, sorge la necessità di far variare l’intestazione del conto corrente o di un libretto di deposito caduti in successione; se tra gli eredi c’è un minore, occorre che la parte di spettanza di quest’ultimo sia versata su un conto a lui intestato, con vincolo pupillare.

Nel caso in cui si tratti di atti che non sono “vendita”, né atti di straordinaria amministrazione:
- SE GLI EREDI SONO TUTTI MAGGIORENNI = non occorre nessuna autorizzazione del Tribunale per accedere al conto corrente ed effettuare le variazioni di intestazione
- SE FRA GLI EREDI CI SONO SOGGETTI MINORENNI O AMMINISTRATI = occorre solo l’autorizzazione del Giudice Tutelare - rif. art. 320 c.c.