Come fare per.. Persona


trapianto di rene
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Volontaria Famiglia
6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692624

Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

 

COS'E'

L'atto di disposizione e destinazione del rene (da parte di genitori, figli ed i fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all’esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito ed è sempre revocabile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 26/6/1967 n. 458.

CHI

Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
E’ competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.

COME

Il giudice verifica che il donatore sia: 1) maggiorenne, 2) capace di intendere e di volere, 3) a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, 4) sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta, 5) che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) da emettersi entro tre giorni.

COSTO

Esente da contributo unificato.

N.B.

Art. 2 L. 458/67 Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di registro e bollo.

ALTRI TRAPIANTI

LEGGE 19 settembre 2012 , n. 167  Norme per consentire il trapianto parziale  di  polmone,  pancreas  e intestino tra persone viventi. (GU n. 227 del 28-9-2012 )  Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012

La legge a prevede che sia consentito il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi e che si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Salute 16 aprile 2010, n. 116.