DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele 6° piano - stanza 42/44 - tel 010/5692782 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 12,00
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
Per le informazioni procedurali è possibile rivolgersi preliminarmente all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico - sito al 3° piano (piano terra) a destra previo appuntamento http://www.ufficigiudiziarigenova.it/PrenCancelleria.aspx per avere spiegazioni e aiuto nella compilazione della domanda. L'URP può essere contattato anche via mail urp.genova@giustizia.it o telefonicamente ai numero 010 569 2790 2616 2789 |
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COS'E' | I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. I genitori, invece, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro. |
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COME | Con istanza al Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore.
Disponibili nella sezione MODULI: - autorizzazione incasso polizza - autorizzazione rinuncia eredità - autorizzazione accettazione beneficiata - autorizzazione transazione risarcimento danni - autorizzazione pensione/indennità accompagnamento - autorizzazione vendita immobile - autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico
Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio codice 4.13.001 Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)
Documenti da allegare a seconda dei casi (a titolo esemplificativo):
- documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;
- documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
- eventuale testamento;
- documentazione sulla passività dell'eredità;
- perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare;
- atti di causa;
- valutazione dell'impresa
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N.B. | Il g.t. può chiedere una perizia dei beni; nel caso di rinunzia, chiede la documentazione da cui risulti la negatività dell'asse ereditario. Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro) Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare, che viene acquisito prima del deposito. Vedi scheda autorizzazione a vendere proprietà di incapace
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare.
Nel caso di acquisto di immobili, è opportuno, per la complessità tecnica che contraddistingue l’atto, che il ricorso vengano predisposto dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale. |
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