Come fare per.. Persona


atti straordinaria amministrazione a favore di minore
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele   6° piano - stanza 42/44  - tel 010/5692782
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 12,00

Per le informazioni procedurali    è   possibile rivolgersi  preliminarmente  all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico -   sito al 3° piano (piano terra) a destra previo appuntamento  http://www.ufficigiudiziarigenova.it/PrenCancelleria.aspx    per  avere spiegazioni e  aiuto nella compilazione della domanda.
L'URP può essere contattato anche via mail urp.genova@giustizia.it o telefonicamente ai numero 010 569  2790 2616 2789

COS'E'

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
 Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
I genitori, invece, non possono compiere  atti di straordinaria amministrazione (alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti)  nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 320 c.c.

 

CHI

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la  responsabilità genitoriale.

COME

Con  istanza al Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore.


Disponibili nella sezione MODULI:
- autorizzazione  incasso polizza 
- autorizzazione rinuncia eredità
-  autorizzazione accettazione beneficiata
-  autorizzazione transazione risarcimento danni
-  autorizzazione pensione/indennità accompagnamento
-  autorizzazione vendita immobile
-  autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico

Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio
codice  4.13.001  Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)

Documenti  da allegare a seconda dei casi (a titolo esemplificativo):

  • documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;
  • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
  • eventuale testamento;
  • documentazione sulla passività dell'eredità;
  • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da   acquistare;
  • atti di causa;
  • valutazione dell'impresa
COSTO
  • Esente da contributo unificato
  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
  • Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti. Vedi tabella
N.B.

Nel caso di vendita di  beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, nel caso di accettazione con beneficio di inventario,  la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare, che  viene acquisito  prima del deposito. Vedi scheda 

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del  Tribunale su parere del giudice tutelare.

Nel caso  di acquisto di  immobili, è opportuno, per la complessità tecnica che  contraddistingue l’atto, che il ricorso vengano predisposto dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.

Il g.t. può chiedere una perizia dei beni. 

Nel caso di vendita di beni  occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o  altro)