Come fare per.. Persona


Rettificazione di Attribuzione di Sesso
COS’E’

Chi ha interesse ad ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve rivolgersi al Tribunale.La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita in seguito ad intervenute modificazioni della propria identità di genere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 164 del 14/04/1982 come modificato dall'art.31 D. Lgs 150/2011;

Legge 20 maggio 2016, n.76;

D. Legislativo 19 gennaio 2017, n.5;

Sentenza Corte Costituzionale  11 giugno 2014 n. 170 ( in G.U. 1a ss 18/06/2014, n.26);

Sentenza Corte Costituzionale 3-23 luglio 2024 n. 143 ( in G.U. 1a ss 24/07/2024, n.30);

 

CHI

L'interessato che intenda chiedere la rettificazione del sesso. 

DOVE

L'art.31 del D.Lgs 150/2011 dispone la competenza del tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

COSTO
  1. Euro 518,00 Contributo unificato;
  2. Euro 27,00 Diritti forfetizzati di notifica;
  3. Euro 200,00 Imposta di registro (della sentenza);

NB i pagamenti del Contributo unificato e dei diritti

deve essere fatto mediante PagPa.

COME

Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

L'atto di citazione deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Il comma 4 dell'art.31 del D.Lgs n.150/2011 prevedeva l'autorizzazionerilasciata con sentenza dal parte del Tribunale all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico. La Corte Costituzionale è intervenuta in proposito con la Sentenza 3-23 luglio 2024 n. 143 dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma in oggetto nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Tale pronuncia pone fine all'incertezza che si era venuta a creare sulla base di quanto disposto dall'art.1 della L.164/1982 perchè la fissazione della propria identità di genere spesso prescinde temporaneamente o definitivamente dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari.Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 

Dopo il passaggio in giudicato si può pertanto procedere alla correzione dei documenti  (carta di identità, codice fiscale, patente, licenze, certificati di proprietà di beni mobili registrati, con l'eccezione del casellario giudiziario e dell'estratto integrale di nascita).

EFFETTI

La Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.Si applicano le disposizioni del codice civile e della Legge 898/1970.

A tale proposito occorre evidenziare che già prima dell'entrata in vigore della legge che ha regolamentato le unioni civili la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 170/2014 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31 comma 6 D.Lgs. 150 del 2011 nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina gli effetti dello scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli diritti ed obblighi della coppia medesima.

Il D. Lgs 5/2017  ha provveduto poi a modificare l'art.31 suindicato, inserendovi il comma 4- bis il quale dispone che fino alla fase della precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta resa personalmentne in udienza, esprimere la volontà in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. in tale ipotesi il Tribunale con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio, o di trascrizione se avvenuto all'estero,  di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti in mertio a cognome e scelta del regime patrimoniale.