Come fare per.. Eredità


eredità giacente
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale  di Genova - Ufficio Successioni - 5° piano - stanza n° 42 -  Tel. 010/5692364
Orario: lunedì – giovedì:  ore 9,00 – 13,00
venerdì: ore 9,00 – 12,00 sabato chiuso
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

 

COS'E'

E’ un istituto preordinato a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nell'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, garantendo un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle esigenze dei creditori o dell'accettazione da parte dei chiamati all'eredità, o dell'eventuale devoluzione del patrimonio ereditario allo Stato, per mancanza di successibili che abbiano accettato l'eredità.
Se il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
In questo modo si evita che l’eredità resti abbandonata  e priva di tutela giuridica: il curatore , infatti, cura gli interessi dell’eredità, fino a che questa non viene accettata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 528-532  c.c. e artt. 781-783  c.p.c.

CHI

L’istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere richiesta dagli interessati. Il Tribunale può procedere anche d’ufficio.

COME

Con istanza al Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (ossia ultimo domicilio).

COSTO

Occorre distinguere tra la procedura attivata d’ ufficio, per la quale alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipare dall’erario, da quella attivata su istanza di parte (generalmente creditori del de cuius) per la quale la parte ricorrente è tenuta a corrispondere:     

  • € 98,00 per contributo unificato
  • € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica

Con il decreto  con il quale  viene aperta l’eredità giacente e nominato il  curatore, il giudice  dispone che l’istante anticipi il presumibile importo delle spese di procedura  (stimato dal giudice,  salvo conguaglio) mediante accensione  di un libretto di  risparmio nominativo intestato a  <<eredità giacente di …..  nato a… il ... deceduto a ... il… - Curatore ….>> da accendersi  presso Istituto Bancario di primaria rilevanza.

La parte viene invitata  a provvedere entro la data fissata per il giuramento  del curatore e a dargliene comunicazione.

Nel corso della procedura null’altro è dovuto ad eccezione del pagamento delle copie e della registrazione – a tassa fissa – dell’ inventario.

DOCUMENTI

E’ necessario presentare i seguenti documenti:              

  • dichiarazione sostitutiva di certificato di morte (attestante data , luogo di decesso ed indicazione dell’ultima residenza corredata di fotocopia di documento di chi autocertifica)
  • codice fiscale del defunto
  • eventuale documentazione a supporto della richiesta
ITER

Avviata la procedura, emesso il decreto di apertura il  curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare  fedelmente i beni dell’eredità depositando al fascicolo telematico l'accettazione dell'incarico e il giuramento di rito ; Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nella terza parte del  Registro delle Successioni e il curatore deve richiederne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al fine di rendere di pubblico dominio l'apertura dell'eredità giacente. Il curatore è tenuto ad una serie di adempimenti preliminari al fine di verificare la effettiva sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura e procedere alla ricostruzione del patrimonio del de cuius - obblighi tra i quali spiccano gli adempimenti di natura fiscale, quali la richiesta del codice fiscale della curatela nonchè la presentazione della dichiarazione di successione e delle dichiarazioni reddituali del de cuius. Una volta effettuata la ricostruzione dell'asse ereditario il curatore è tenuto, su autorizzazione del giudice, ad aprire il conto corrente della curatela provvedendo a chiudere eventuali conti intestati al defunto e procedere all’inventario dei beni ereditari secondo le disposizioni dettate per l'erede che accetta con beneficio di inventario ( ex art. 531 c.c.). Per la procedura di inventario e gli altri atti di gestione dell'eredità giacente dovranno seguirsi le indicazioni contenute nel Vademecum III Sezione Civile del Tribunale e la modulistica a questo allegata reperibile nella sezione modulistica. Costituisce primario obbligo del curatore rendere il conto della propria gestione, non solo al momento della chiusura ma ogni qual volta il Giudice lo richieda e in ogni caso provvedere, con cadenza semestrale, al deposito telematico di un rendiconto della propria gestione secondo le modalità previste nel sopraindicato vademecum.
Per l'amministrazione dell'eredità giacente occorre distinguere tra atti di ordinaria amministrazione per i quali non occorre alcuna autorizzazione del giudice ( così ad es. gli adempimenti fiscali e altri obblighi disposti per legge) e atti di straordinaria amministrazione che devono essere autorizzati dal Tribunale, tra i quali rientra altresì l'attività di liquidazione dei beni mobili apppartenenti al de cuius secondo quanto disposto dall'art.783 c.p.c. che dispone la vendita dei beni mobili del de cuius entro 30 giorni dal deposito dell'inventario, salvo che il giudice non disponga altrimenti. Quanto ai beni immobili la vendita di questi può essere autorizzata solo nei casi di necessità o utilità evidente, secondo quanto disposto dall'art. 783 c.p.c. L'art.529 c.c. attribuisce al curatore la legittimazione sia attiva sia passiva in tutte le cause che riguardano l'eredità ma, in tanto può agire in giudizio in quanto, per la specifica azione giudiziaria, sia autorizzato dal giudice, autorizzazione non necessaria invece per l'attività difensiva stragiudiziale. 

Il curatore avendo la funzione di conservare e salvaguardare il patrimonio ereditario non può compiere atti che competono esclusivamente all'erede come proporre o aderire alla domanda di annullamento del testamento o promuovere azioni di riduzione di donazioni o legati per lesione della quota di legittima. 
Il curatore cessa dall’incarico al momento dell’accettazione dell’eredità o quando l'attivo ereditario è venuto a mancare o si è prescritto il diritto di accettare. L'eredità giacente cessa altresì quando vi è la certezza che non vi sono eredi legittimi o testamentari. In tali ipotesi il curatore, informato tempestivamente il giudice, deve redigere il rendiconto finale della propria gestione, compreso il rendiconto economico e dopo aver espletato tutte le attività connesse alla devoluzione del patrimonio, potrà richiedere al giudice la chiusura della procedura.