minori - attribuzione di cognome |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria Volontaria giurisdizione - 6° piano – stanza 74 –Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
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COS'E' | Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente
da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se
la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio
naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo
a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, i
genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente, che
deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 262 cod. civ 3° comma |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria Volontaria giurisdizione - 6° piano – stanza 74 –Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato 9,00 -12,00 solo atti urgenti |
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CHI | I genitori del minore. |
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COME | Con ricorso indirizzato al Tribunale del Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore. |
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COSTO | Esente da contributo unificato 27 euro diritti forfetizzati di notifica
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DOCUMENTI | Alla domanda occorre allegare:
- copia dell’atto di nascita del minore
- copia del documento d’ identità del padre
- copia del documento d’ identità della madre
La copia dell’atto di riconoscimento del genitore viene acquisito d’ufficio da parte della Cancelleria. |
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MINORI STRANIERI | Per i minori stranieri, poiché lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (art. 33 l. 31/5/1995 n. 218) e i diritti della personalità che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto (art. 24 l. 31/5/2013 n. 218), occorre fare riferimento alla legge nazionale per verificare: a) quale sia, secondo la legge del Paese, la forma del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, e se ad essa possa considerarsi equipollente il riconoscimento avvenuto nella forma prevista dall’art. 254 cod. civ.; b) quale sia,secondo la legge del Paese, il regime del cognome del figlio quando il riconoscimento di un genitore è avvenuto successivamente al riconoscimento da parte dell’altro |
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