Controversie transfrontaliere di modesta entità - procedimento europeo |
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DOVE | In Italia è competente per lo più il Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore, trattandosi di controversie di piccolo importo.
Presso gli uffici del Giudice di Pace di Genova - via De Amicis 2 - Ruolo generale – piano 7° stanza 20 Tel. 10/5694184 - 85 Orario: dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 sabato: 9.00 - 13.00 solo atti scadenti Nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, sono competenti il Tribunale o la Corte d’Appello. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che apporta modifiche sia al regolamento (CE) n. 861/2007 (procedimento europeo per le controversie di modesta entità) sia al Regolamento (CE) n. 1896/2006 (procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento) - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24/12/2015- Le modifiche si applicano a decorrere dal 14 luglio 2017 (aumento soglia di valore e ampliamento ambito territoriale, riduzione costi, procedura on line, eliminazione exequatur)
Reg. (CE) n. 861/2007 - regolamento Comunitario 11/07/2007 |
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COS'E' | Si tratta di un procedimento europeo per la soluzione delle controversie civili e commerciali di modesta entità, istituito con il Reg. (CE) n. 861/2007. Questo procedimento è a disposizione dei cittadini parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri. Si applica dal 1° gennaio 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne la Danimarca. Scopo di tale procedimento è quello di semplificare e accelerare i procedimenti e ridurne le spese. La sentenza emessa all’esito del procedimento è direttamente riconosciuta ed applicata negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Spesso ci si riferisce a questo procedimento anche utilizzando il termine inglese, ovvero European Small Claims Procedure (ESCP). |
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CAMPO DI APPLICAZIONE - MATERIE | Il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontialiere, ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.
Il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non deve essere superiore a € 5.000 ( a decorrere dal 14/07/2017) [prima euro 2000] alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
lI domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il regolamento non si applica alla materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato ("acta iure imperii"). Sono altresì escluse le controversie riguardanti le seguenti materie:
- stato e capacità giuridica delle persone fisiche;
- Regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;
- Fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
- Sicurezza sociale;
- arbitrato;
- diritto del lavoro;
- affitto di immobili, escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro;
- violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
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CHI |
La persona che ha una controversia civile o commerciale transfrontaliera; si tratta per lo più delle controversie tipiche dei consumatori, ad esempio quelle relative a problemi collegati agli acquisti transfrontalieri, ai risarcimenti nel settore di viaggi e vacanze (consegna di beni, diritto di garanzia, acquisto di un bene su un sito internet straniero, vacanza all’estero, smarrimento di bagagli da parte di una compagnia aerea straniera). Non è obbligatoria la rappresentanza da parte di un avvocato.
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COSTO | E' dovuto: - il contributo unificato in base al valore della controversia (vedi tabella) e tabella Tribunale - euro 27,00 diritti forfetizzati di notifica
Il contributo unificato, i diritti di copia, le anticipazioni forfettarie e la registrazione della sentenza, in mancanza di un espressa esenzione, vanno regolarmente riscossi.
La parte può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di un reddito IMPONIBILE non superiore a €. 11.493,82, elevato di 1032,91 euro per ogni componente del nucleo familiare. Vedi sotto |
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PAGAMENTO contributo unificato DALL'ESTERO | Il versamento, se eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, può essere effettuato mediante bonifico bancario con procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate: Codice BIC: BITAITRRENT * IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
* il codice BIC "BITAITRRENT" identifica la Banca d'Italia; se richiesto, indicare come beneficiario "Bilancio dello Stato", oppure la denominazione del comune o della regione.
Nella causale del bonifico indicare le seguenti informazioni: Codice fiscale (C.F.) del contribuente Codice tributo (codice tributo 941T per contributo unificato, codice tributo 943T per diritti forfettizzati euro 27,00) Ufficio Giudiziario - tipo di procedura - Nome delle parti Anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno di riferimento (MM/AAAA) |
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO | La parte può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di un reddito IMPONIBILE non superiore a € 11.493,82, elevato di 1032,91 euro per ogni componente del nucleo familiare. Vedi Decreto Legislativo 27/05/2005 n. 116 - Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla Giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce anche la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale.
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COME | Il consumatore trasmette la sua domanda, utilizzando un modulo standard A, all'ufficio giudiziario competente. (designato da tutti gli Stati Membri) (a mezzo raccomandata). I moduli sono disponibili solo sul portale europeo della giustizia all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do
Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti, utilizzando tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale. Entro 14 giorni, il Giudice invia la pratica alla controparte all'estero e questa ha 30 giorni per replicare. Una volta ricevuta la replica, il Giudice ne invia una copia al consumatore. Nel caso in cui la controparte presenti una domanda riconvenzionale (ovvero, invece di difendersi, rilancia l'accusa al consumatore), chi ha presentato la domanda ha altri 30 giorni per replicare. Entro 14 giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti. Se lo ritiene, il giudice può ordinare la comparizione delle parti a un'udienza, che deve tenersi entro 30 giorni dall'ordinanza. In ogni caso, l'organo giurisdizionale emette la sentenza entro 30 giorni dall'eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie. La sentenza è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri e non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. Su richiesta di una delle parti e senza spese supplementari, l'organo giurisdizionale rilascia il modulo standard D che certifica che la sentenza è stata resa. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata o per via elettronica. |
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ESECUZIONE | La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, senza spese supplementari. Ove richiesto, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. L'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.
La sentenza viene eseguita secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro di esecuzione. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia della sentenza stessa e del certificato redatto secondo il modulo D eventualmente accompagnato da traduzione effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ogni Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato. La parte non è tenuta ad avere né un rappresentante autorizzato, né un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione. Le autorità non possono chiedere cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero dell'attore o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione. |
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LINGUA E TRADUZIONI | La domanda deve essere presentata nella lingua o in una delle lingue
dell'organo giurisdizionale adito. Tale lingua è utilizzata anche per la
replica, eventuali domande riconvenzionali, descrizioni dei documenti
giustificativi ecc. Se l'organo giurisdizionale riceve qualsiasi altro
documento in una lingua diversa, può richiedere la traduzione di tale
documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della
sentenza. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non
è redatto in una lingua che comprenda, o nella lingua ufficiale dello
Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o
comunicazione, l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo
che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento. |
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ASSISTENZA | Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito di tale procedimento. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Ciò non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti. |
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VOLI AEREI | La disciplina che tutela i passeggeri per i casi di cancellazione e ritardi nei voli aerei è contenuta nel Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE). |
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