Autentica di firma |
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DOVE | Quando necessaria, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Per le autentiche che, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000, possono essere effettuate anche dal cancelliere: Tribunale - Ufficio copie – piano 11° stanza 61 - Tel. 010 5692987 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,30 – 12,30 – sabato chiuso |
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COS'E' | E' un’attestazione che viene redatta di seguito alla sottoscrizione da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
NOTA BENE: Tutte le firme di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non richiedono più autentica, ma solo sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, ovvero invio anche per fax e via telematica, con allegata copia di un documento di identità [ con le eccezioni sotto indicate]. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo". |
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CHI | Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido. L'autentica, con le eccezioni e le specifiche sotto riportate, può essere effettuata da:
- Notaio;
- Cancelliere;
- Segretario Comunale;
- Dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
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COSTO |
- Una marca da € 9,83 (diritto di certificazione di conformità)
- Una marca da bollo da € 16,00 *
- L'autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale il documento è destinato; in tal caso, all’atto della richiesta, è necessario che l’interessato specifichi l’uso per il quale vengono richiesti e la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento.
Nell'allegato vengono elencate le cause di esenzione dall’imposta di bollo, come indicate nella Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972, nonché in altre norme speciali. (a titolo di esempio dei principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di collocamento, ecc.)
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COME | Occorre presentarsi di persona con un documento di identità, necessario per l'identificazione.
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CASISTICA | Tutte le firme di istanze e dichiarazioni sostitutive da produrre alla P.A. non richiedono più autentica, ma solo sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero invio con allegata copia di un documento di identità [ con le eccezioni sotto indicate] Quindi l'autentica non può essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici servizi; in questi casi, infatti, l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi: - apposizione della firma davanti al dipendente addetto - in caso di spedizione - anche via fax - allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Casi in cui è sempre necessaria l'autenticazione di firma: - istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000) Ciò che rileva per i privati è l'aspetto oggettivo: deve trattarsi di istanze o dichiarazioni sostitutive e non altro. - Deleghe a riscuotere benefici economici per conto di terzi (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi su moduli INPS) ; in questo caso è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre alla PA - Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali - Passaggi di proprietà di beni mobili registrati ( autoveicoli, motoveicoli, ecc.) [ma il Cancelliere non ha competenza- vedi infra]
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QUANDO NON SI PUO' FARE L'AUTENTICA | Sono esclusi dalla normativa in esame gli atti negoziali di natura privatistica e quelli che contengono impegni, intenzioni future, accettazioni e rinunce di incarichi.
Non è possibile, quindi, autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
- Dichiarazioni d'impegno e di volontà
- Accettazioni o rinunce d'incarico
- Procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto)
- Dichiarazioni future
- Scritture private e meri rapporti tra privati
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.
- Fogli in bianco.
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
L'autenticazione da parte di una figura di Pubblico Ufficiale che sia privo di competenza, per quel determinato atto, e' nulla.
Inoltre, non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana (l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione).
Vedi circolare Ministero Interno 4/1990
Per particolari casistiche consultare le voci seguenti. |
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ATTI DI VENDITA DI VEICOLI USATI | La firma del venditore sugli atti di vendita dei veicoli usati (compresi gli atti di accettazione d'eredità) va autenticata presso:
- gli uffici provinciali ACI (PRA)
- gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)
- le delegazioni degli Automobile Club e degli studi di consulenza automobilistica
(agenzie pratiche auto)
- gli uffici comunali
- i notai
Non è possibile effettuare tale autentica in Tribunale.
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QUIETANZA LIBERATORIA | L'autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere effettuata anche dal funzionario incaricato dal Sindaco e dal cancelliere, per effetto della novità introdotta dalla Legge 106/2011, che ha modificato l'art. 8 della Legge 386/1990. Art. 8 Legge 386/ 1990 : “La prova dell'avvenuto pagamento tardivo dell’assegno deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata...” “L'autenticazione ...e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al DPR 445/2000. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”. In precedenza tale autentica era di competenza esclusiva dei notai.
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AUTORIZZAZIONI PARENTALI MINORI STRANIERI | Si tratta delle autorizzazioni che i genitori devono dare per far viaggiare il minore accompagnato da soggetti diversi da loro stessi. Per quanto riguarda gli stranieri occorre fare riferimento alle normative dei singoli paesi; il principio generale è quello della competenza delle rispettive autorità nazionali. Quindi le firme dei genitori devono essere autenticate presso i rispettivi consolati e/o ambasciate e non in Tribunale. |
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TESTIMONIANZE | Ai sensi dell’art. 103-bis. disp. att. c.p.c la testimonianza, redatta sul modello approvato con il DM Giustizia 17 febbraio 2010 (Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione - Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 2010) è soggetta ad AUTENTICA da parte del segretario comunale o cancelliere ed è esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.
art. 103-bis. disp. Att. C.p.c (Modello di testimonianza) La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.
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LETTERA DI INVITO/DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' | Lo straniero che entra in Italia per turismo deve dimostrare di avere un posto dove alloggiare che può essere anche l’abitazione di un privato. In tal caso, i cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia proprietari dell'alloggio o titolari del contratto di affitto devono inviare una dichiarazione di ospitalità (firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità) alle persone che ospiteranno. Queste dovranno presentarla al consolato per ottenere il visto di ingresso per turismo. La dichiarazione va inviata anche ai cittadini di Paesi che hanno accordi con l’Italia che li esentano dalla necessità di un visto d’ingresso per soggiorni brevi. In questo caso andrà presentata alla polizia alla frontiera, sempre per dimostrare che si ha un posto dove alloggiare. In tal caso è sufficiente l’invio del modulo accompagnato da documento di identità, senza autentica di firma. |
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