Il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso almeno dieci giorni alle parti e ai difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione
Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione è trasmesso d’ufficio al Casellario per l’eliminazione dell’iscrizione (art. 687 c.p.p.) e, nel caso, alla Prefettura e a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale) (ad esempio per sanzioni accessorie). |