Giudice di Pace - conciliazione non contenziosa |
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Scheda aggiornata al 11/02/2019 |
DOVE | Al Giudice di Pace competente G.d.P. di Genova - via De Amicis 2 - Ruolo generale – piano 7° stanza 20 - Tel. 10/5694186 Orario: dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,00 sabato 9,00 – 12,00 solo atti scadenti |
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COS'E' | Ci si puo' rivolgere al giudice di pace anche per tentare una conciliazione in sede non contenziosa, senza limiti di valore. Il giudice perde la funzione di magistrato in senso stretto per rivestire il ruolo di compositore amichevole della lite. |
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CHI | Chiunque abbia una pretesa da far valere e voglia tentare la strada non contenziosa. |
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COME | La parte interessata deposita presso la cancelleria del giudice di pace, competente per territorio (luogo di residenza della persona o sede della ditta chiamata in causa), una domanda che contiene i termini della questione. L'istanza può essere formulata anche oralmente: in questo caso viene verbalizzata. |
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ESCLUSIONI | Il tentativo di conciliazione può essere svolto solo se la controversia verta su diritti disponibili, visto che le parti devono raggiungere un accordo di natura transattiva. Il giudice di pace non può svolgere tentativi di conciliazione laddove il legislatore abbia già previsto particolari rimedi conciliativi, come nel processo del lavoro (art. 410 c.p.c.). E' esclusa inoltre al metaria delle opposizioni a sanzione amministrativa. |
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ITER | Il ricorso viene notificato dalla cancelleria alla controparte insieme
al provvedimento del giudice che fissa l'udienza di comparizione. Il giudice, se la controparte si presenta, fa un tentativo di conciliazione.
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COSTO | E’ dovuto il contributo unificato secondo gli importi della tabella.
Il verbale di conciliazione di valore superiore a € 1.033,00 è soggetto a imposta di registro. Vedi note a tabella. |
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INOLTRE | Se l'accordo raggiunto nella conciliazione rientra nella competenza del
Giudice di Pace, il verbale diventa titolo esecutivo: questo significa
che nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto stabilito,
l'altra può' procedere all'esecuzione forzata e al pignoramento dei
beni, senza dover ricorrere ancora una volta all'intervento di un
giudice. Se l'accordo raggiunto nella conciliazione non rientra
nella competenza del Giudice di Pace, il verbale ha valore di scrittura
privata riconosciuta in giudizio. |
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N.B. | La parte convocata è libera di presentarsi o meno davanti al Giudice; se
si presenta davanti al Giudice, rimane comunque libera di aderire o
meno alla conciliazione. |
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