rinuncia eredità |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 -Tel. 010/5692364
L'accesso alla Cancelleria per la redazione dei verbali in materia successoria (per es. rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio di inventario, esecutori testamentari etc.) è previsto solo con appuntamento da fissare tramite il link: https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
La Cancelleria è aperta dal Lunedì al Giovedì ore 9,00 - 13,00 Venerdì 9,00 - 12,00 Sabato chiuso.
Per qualsiasi richiesta telefonica, comporre 010/5692568 (ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 09.00 o dalle 12.00 ore 13.00) oppure comporre 010/5692364 (lun/mar/merc dalle ore 12.00 alle 13.00).
Per il ritiro unicamente delle copie degli atti lo sportello successioni è aperto:
Lun dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Mar dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Merc dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Gio dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Ven dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Sab chiuso.
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo dove si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un Notaio su tutto il territorio dellpo Stato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Artt. 519 - 527 codice civile. |
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COS'E' | E’ l’atto pubblico con cui il chiamato all’eredità dichiara di non accettare l'eredità destinatagli (per legge o per testamento). La rinuncia impedisce che l’eredità (tanto nelle componenti attive che passive) entri nel patrimonio del rinunciante. Presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura della successione. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). E’ nulla e priva effetto se non è osservata la forma prescritta dalla legge. E’ inserita a cura della cancelleria del Tribunale nel registro delle successioni (art.52 disp.att.cod.civ.). Chi intende rinunciare non deve aver compiuto atti incompatibili, che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare, vale a dire aver venduto o donato alcunché appartenente al defunto (c.d. accettazione tacita). La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. Termini per la formalizzazione della rinuncia all’eredità: • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 485 codice civile) • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni dall’apertura della successione). In generale, quanto alla tempistica, è opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di procedere alla divisione dell’eredità. |
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CHI | I chiamati all’eredità (per legge o per testamento)
Inoltre le figure di rappresentanti la cui interposizione è necessaria per legge: I genitori (o il genitore superstite) nel caso i chiamati all’eredità siano minorenni (previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di domicilio del minore); Il tutore nel caso di chiamati interdetti e inabilitati (previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza dell’inabilitato – del luogo di residenza del tutore nel caso di interdetto). L’amministratore di sostegno del chiamato all’eredità (previa autorizzazione del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’amministrato).
Tutti i rinuncianti (o i loro rappresentanti) dovranno comparire personalmente davanti al cancelliere: in caso di impossibilità, potrà essere conferita procura notarile speciale ad uno dei rinuncianti presenti di persona all'appuntamento.
E’ possibile formalizzare atti di rinuncia che associno le parti seguendo l'ordine di designazione alla successione (es. tutti i fratelli del defunto contestualmente; la moglie ed i figli del defunto contestualmente; i nipoti contestualmente), sicchè per il caso di "rappresentazione" a seguito di rinuncia dei "primi" chiamati i chiamati "ulteriori" dovranno formalizzare separati atti di rinuncia. |
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COME | Previo appuntamento online con la cancelleria dell’Ufficio Successioni, https://prenotazionicancelleria.sitiwebgiustizia.it/login.aspx?ug=1804
Per ogni ordine di chiamata alla successione, la Cancelleria formalizza un verbale (per es. coniuge e figli del defunto si possono associare).
In caso di applicazione dell'istituto della rappresentazione, il cancelliere formalizza separati verbali, rispettando l'ordine di chiamata, quindi occore prenotare appuntamenti successivi, anche nello stesso giorno per formalizzare l'atto dei secondi chiamati etc.
IN CASO DI RAPPRESENTAZIONE NON VERRANNO REDATTI PIU' VERBALI IN UN UNICO APPUNTAMENTO.
Per ogni appuntamento presentarsi al massimo in tre persone; se i chiamati sono più di tre persone, prenotare un altro appuntamento per lo stesso giorno.
l’interessato dichiara di voler rinunciare all’eredità davanti al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto). Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi. La parte deve presenziare personalmente in cancelleria, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da soggetto munito di procura speciale notarile. Concorre con la competenza del cancelliere quella del notaio che può formalizzare i verbali di rinuncia all’eredità senza avere riguardo all’ultimo domicilio del defunto.
Al momento della formalizzazione della rinuncia in Tribunale si devono allegare: * certificato di morte, anche in fotocopia; * codice fiscale del defunto (copia del tesserino sanitario od altro documento di riscontro proveniente dall’Agenzia delle Entrate). * copia conforme dell’atto di pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione; * per minore, interdetti e inabilitati, copia conforme dell’ autorizzazione del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, che deve essere richiesta all’ Ufficio Tutele territorialmente competente; * documento d’identità valido e codice fiscale di ciascun rinunciante, in originale e fotocopia. * Procura speciale notarile in copia conforme nel caso la rinuncia sia formalizzata attraverso un procuratore |
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COSTO | Per la formalizzazione della rinuncia: * N° 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari; * Il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00 (per OGNI VERBALE).
Il pagamento è effettuato a mezzo delega modello F24 ordinario, che sarà rilasciata dalla cancelleria prima della formalizzazione dell'atto, quindi lo stesso giorno dell'appuntamento. Il pagamento dovrà essere curato dalla parte presso gli sportelli bancari o postali disponibili e la relativa quietanza della delega di pagamento dovrà essere consegnata al cancelliere prima della sottoscrizione dell'atto.
Per la richiesta di copia dell’atto (dopo 40 giorni circa dal pagamento dell’imposta di registro):
* N° 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari; * Versamento da € 11,80 per diritti di cancelleria (che sarà di € 35,40 se richiesta con urgenza, cioè se ritirato nello stesso giorno in cui si richiede la copia). Tali versamenti deve essere effettuato in via telematica (su PagoPa).
Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciante, il giorno fissato per la redazione dell’atto, dovrà essere incaricato per iscritto un delegato che lo curerà in sua sostituzione. Nel caso la copia della rinuncia sia chiesta ad “uso successioni” cioè da utilizzare per l’adempimento fiscale della denuncia di successione, è necessaria solo il versamento da € 11,80.
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MODALITA' RILASCIO COPIE | Dopo l’avvenuta registrazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate -Ufficio Atti giudiziari- si può chiedere la copia semplice della rinuncia scrivendo a: ufficiosuccessioni.tribunale.genova@giustizia.it In caso di richiesta di copia conforme, la stessa va ritirata personalmente presso lo sportello della Cancelleria (5° piano stanza 42).
Importi previsti per il rilascio copie:
1. nel caso di copia semplice è inviata la richiesta via mail, allegando la ricevuta del versamento telematico (Pago PA) di euro 1,47. 2. nel caso di copia autentica, occorre portare, al momento del ritiro, una marca da euro 16,00 ed effettuare il versamento telematico (Pago PA) di euro 11,80 [Nel caso la copia della rinuncia sia chiesta ad “uso successioni” cioè da produrre in occasione della denuncia di successione, è necessario solo il versamento telematico (Pago PA) da € 11,80]
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REVOCA | Chi ha rinunciato all'eredità puo' revocare la rinuncia all’eredità alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 525 cod. civ.. La revoca della rinunzia presuppone la formalizzazione di atto di accettazione pura e semplice dell’eredità, che non è soggetto ad iscrizione nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. cod. civi.). Per tale ragione, il cancelliere del Tribunale non formalizza l’atto di revoca, che è riservato alla competenza del notaio. |
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NOTA BENE | La rinuncia all’eredità è un atto che richiede preventive valutazioni in termini sia economici che giuridici: è perciò opportuno che la parte interessata sia orientata da un esperto (notaio, avvocato, commercialista, centro di assistenza fiscale,patronato, ecc.) prima di procedere con la formalizzazione dell’atto, onde evitare errori di valutazione e di incorrere in spese ingiustificate. Ordinariamente, viene formalizzata quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere. In tal caso, occorre tenere conto della devoluzione dell’eredità per rappresentazione nelle successioni legittime ex art. 522 c.c., per cui dovranno procedere con la rinuncia anche tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. |
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