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La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio.
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) è un documento con cui gli interessati possono dichiarare stati, fatti o qualità personali a loro diretta conoscenza (riferiti a loro stessi o ad altri), per dare riscontro in procedimenti presso le Pubbliche Amministrazioni ; MA NON PUÒ MAI sostituire atti negoziali (come cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze e, in generale gli atti soggetti ad imposta di registro indicati nella tariffa di cui al T.U. d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) per la formalizzazione dei quali occorre chiedere l'intervento del notaio.
In tema di prova della qualità di erede si considera però valida la dichiarazione sostitutiva ed equipollente ad accettazione espressa a condizione che la parte dichiari di essere erede o comunque di avere accettato l'eredità, di essere comunque nel possesso dei beni ereditari, specificando contestualmente il rapporto di parentela con il de cuius o, nel caso, indicando il testamento pubblicato.
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