riconoscimento sentenze straniere |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia – Corte d’ Appello – Volontaria Giurisdizione – 12° piano – stanza 45 - 47 tel. 010 5692493 Orario: da lunedì al sabato 9,00 -12,00 |
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COS'E' | Le sentenze e i provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri vengono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, nel rispetto di certe condizioni (vedi artt. 64 – 65 L. 218/95) e fatte salve alcune eccezioni.
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, si può chiedere alla Corte d’Appello l’accertamento dei requisiti del riconoscimento (art. 67 L.218/95).
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RIFERIMENTI NORMATIVI | L. 31.05.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) artt. 64 -71 Regolamento (CE) 44/01 - Bruxelles I - sostituito, a far data dal 10/01/2015, dal Regolamento (UE) 1215/12 - Bruxelles I bis quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale e non si applica al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia successoria e ad altre specifiche materie elencate nel Regolamento.
Regolamento (CE) n. 2201/2003 Bruxelles II bis relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, |
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CHI | Chiunque vi abbia interesse con l'assistenza di un legale. |
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COME | Con ricorso.
Codici: 411.510 esecutorietà sentenze rotali- domanda congiunte 406.300 esecutività sentenze straniere in materia civile e ommerciale 406.301 esecutorietà lodo straniero 406.303 esecutività sentenze straniere in materia famiglia e potestà
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COSTO |
- per la delibazione di sentenza ecclesiastica su ricorso congiunto delle parti contributo unificato di euro 43,00
- per il riconoscimento delle sentenze straniere emesse da Organi giudiziari di Paesi Comunitari e della Svizzera (per gli altri la competenza è del Contenzioso) contributo unificato di euro 98,00 + diritti forfetizzati di notifica euro 27,00
- se verte su mantenimento e collocazione dei figli o su adozione o adottabilità di un minore esente;
- se verte anche o solo esclusivamente su questioni concernenti i coniugi è soggetto al solo contributo unificato di euro 98,00
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MATERIA MATRIMONIALE E RESPONSABILITA' GENITORIALE | La materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale è disciplinata dal Regolamento CEE 27/11/2003, 2201/2003( Regolamento Brusselles II bis) .
La regola generale è quella prevista dall’art. 21 che prevede che il riconoscimento delle decisioni è automatico, senza cioè che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura di exequatur e che le stesse producono gli stessi effetti che si producono nello Stato dove si sono formate (Stato di origine).
Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale godono anch’esse dell’automatico riconoscimento, ma - ai sensi dell’art 28 - non possono essere poste in esecuzione , vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, occorrendo in tal caso la dichiarazione di esecutività rilasciata ai sensi dello stesso art. 28, su istanza dell’interessato. Quindi, per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, è prevista una procedura di exequatur, ma solo per la utilizzazione del provvedimento nello “Stato membro dell’esecuzione” ed esclusivamente per quei provvedimenti che nello “Stato membro di origine” sono dotati di forza esecutiva. La eventuale esecutività di un provvedimento straniero emesso in materia di responsabilità genitoriale, è facilmente rilevabile attraverso il “certificato” rilasciato ai sensi dell’art. 39.
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INOLTRE | Nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, al quale viene presentato un provvedimento straniero per essere trascritto, iscritto o annotato, ritenga che non sussistano i presupposti per la trascrizione, deve rivolgersi al Procuratore della Repubblica. Lo stesso, se verifica che le condizioni sono rispettate, invita l’ufficiale dello stato civile a provvedere all’iscrizione; in caso contrario, comunica che non può essere data ottemperanza alla richiesta di riconoscimento automatico; l’ufficiale ne dà a sua volta comunicazione alla parte la quale può chiedere alla Corte d’ Appello l’accertamento dei requisiti ex art. 67 L. 218/95. E’ necessario il legale. |
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ESECUTORIETA’ SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO | Occorre:
- RICORSO + 1 COPIA
- COPIE AUTENTICHE DELLE 2 SENTENZE CANONICHE (LA PRIMA DICHIARATIVA E LA SUCCESSIVA DI RATIFICA) + 2 COPIE SEMPLICI PER OGNUNA
- ESTRATTO DELL’ ATTO DI MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE DOVE IL MATRIMONIO E’ STATO CELEBRATO + 2 COPIE SEMPLICI
- DECRETO DI ESECUTORIETA’ SENTENZA CANONICA
- NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ESENTE DA MARCHE EX L. 74/87
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RICONOSCIMENTO SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI | Per il riconoscimento delle sentenze straniere emesse da Organi giudiziari di Paesi extra Comunitari la competenza è del Contenzioso.
Codici: 111.501 esecutorietà sentenze rotali 111.502 esecutività sentenze straniere divorzio
contributo unificato: - euro 98,00 + euro 27,00 diritti forfetizzati di notifica - se verte su mantenimento e collocazione dei figli o su minori: esente |
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