Come fare per.. Persona


interdizione-inabilitazione
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale - Ruolo Generale -
11° piano – stanza 42 - Tel. 010/5692529.
Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00 solo atti urgenti

COS'E'

La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.
L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 414 sgg. e 361 cod. civ.

CHI

Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero.

COMPETENZA

Tribunale (sezione quarta famiglia) del luogo dove interdicendo o inabilitando ha residenza o domicilio.

COME

Iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale (tempi di definizione: 3- 4 anni) occorre allegare estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.

COSTO

Esenti dal contributo unificato.

ANNOTAZIONI

Il pubblico ministero (Gruppo famiglia) promuove l’azione in base ad una relazione della ASL nei casi di persone senza reddito.
La sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione può disporre che l'interdetto possa compiere da solo alcuni atti di ordinaria amministrazione e l'inabilitato alcuni atti di straordinaria amministrazione