abbandono di cognome aggiunto per affiliazione |
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Scheda aggiornata al 20/12/2014 |
DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia – Procura Generale della Repubblica - Ufficio Segreteria civile – 12° piano – stanza 16; orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 – sabato escluso. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Legge 20 gennaio 1994 n. 4 |
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CHI | La persona cui fu aggiunto il cognome dell’affiliante a quello originario (come disponeva l’art. 408 secondo comma del Codice Civile poi abrogato dall’art. 77 della legge 4/5/83 n. 184) o i discendenti maggiorenni. |
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COS'E' | E’ una procedura al termine della quale la persona interessata ottiene il decreto che autorizza l’abbandono del cognome aggiunto per affiliazione |
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COME | Con istanza al Procuratore Generale della Corte d’Appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello Stato Civile dove si trova l’atto di nascita del richiedente |
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COSTO | € 98,00 contributo unificato diritti forfetizzati di notifica € 27,00 |
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INOLTRE | Il Procuratore Generale acquisisce d'ufficio:
- copia dell’atto di affiliazione
- copia integrale dell’atto di nascita
- certificato di stato di famiglia e residenza o autocertificazione.
Successivamente la Procura Generale emette il provvedimento senza ulteriori formalità. |
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