DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele 6° piano - stanza 42/44 - tel 010/5692782 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 12,00
Per le informazioni procedurali è possibile rivolgersi preliminarmente all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico - sito al 3° piano (piano terra) a destra previo appuntamento http://www.ufficigiudiziarigenova.it/PrenCancelleria.aspx per avere spiegazioni e aiuto nella compilazione della domanda. L'URP può essere contattato anche via mail urp.genova@giustizia.it o telefonicamente ai numero 010 569 2790 2616 2789 |
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COS'E' | I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. I genitori, invece, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro. |
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COME | Con istanza al Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore.
Disponibili nella sezione MODULI: - autorizzazione incasso polizza - autorizzazione rinuncia eredità - autorizzazione accettazione beneficiata - autorizzazione transazione risarcimento danni - autorizzazione pensione/indennità accompagnamento - autorizzazione vendita immobile - autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico
Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio codice 4.13.001 Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)
Documenti da allegare a seconda dei casi (a titolo esemplificativo):
- documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;
- documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
- eventuale testamento;
- documentazione sulla passività dell'eredità;
- perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare;
- atti di causa;
- valutazione dell'impresa
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N.B. | Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare, che viene acquisito prima del deposito. Vedi scheda
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare.
Nel caso di acquisto di immobili, è opportuno, per la complessità tecnica che contraddistingue l’atto, che il ricorso vengano predisposto dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.
Il g.t. può chiedere una perizia dei beni.
Nel caso di vendita di beni occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro) |
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