Come fare per.. Famiglia


matrimonio pubblicazioni - dispensa-autorizzazione
DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale: Ufficio Volontaria Famiglia – 6° piano – Stanza 74 - tel. 010 5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

Nel caso di autorizzazione per minore età:Tribunale per i Minorenni - Ufficio Volontaria Giurisdizione - Tel. 010/59619250

Orario: Lunedì -Sabato  ore 9,00 alle ore 12,00

PROCEDURA COMUNE

Di seguito le informazioni comuni alle procedure descritte  nelle singole voci

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

  • Art.100 c.c. (termini pubblicazioni)
  •  Art.98 c.c. (rifiuto pubblicazioni)
  • Art.89 c.c. (divieto temporaneo nuove nozze)
  • Art.87 c.c. (dispensa impedimenti)
  • Art.84 c.c. ( minori)
CHI

Gli interessati si rivolgono al Tribunale del luogo di residenza.

COME

Il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il P.M.

COSTO
  •  €  98,00 contributo unificato
  •  1 marca da € 27,00 per i diritti forfettizzati per la notifica

Nel caso di autorizzazione per minore età ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI (RIDUZIONE DEI TERMINI ED OMISSIONE)

Di regola il nuovo matrimonio può essere celebrato solo dopo la pubblicazione, la quale deve durare almeno otto giorni (comprendenti almeno due domeniche successive).
Gli interessati possono chiedere, per gravi motivi, la riduzione dei termini (non meno di quattro giorni) delle pubblicazioni matrimoniali.
Gli interessati possono chiedere, per cause gravissime, l’omissione delle pubblicazioni, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85 (infermità di mente), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione, filiazione), 88 (delitto) e 89 (divieto temporaneo nuove nozze) si oppone al matrimonio.

In questo caso (art. 100 c.c. ) occorre allegare:
- estratto atto di nascita delle parti 
- certificato di stato libero
- certificato di residenza delle parti

DISPENSA DAGLI IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO

É un procedimento con il quale il Tribunale concede la dispensa  da alcuni impedimenti a contrarre matrimonio  (es. affinità -  parentela – art. 87 nn. 3 e 5 c.c.) 
In  questo caso(art. 87 c.c. ) occorre allegare:
- estratto atto di nascita delle parti 
- certificato di stato libero

AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO PRIMA DEI 300 GIORNI

E' una procedura che  autorizza le nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) o dalla morte del coniuge,  quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo [solo per vedove e  per le donne, italiane o straniere,  divorziate all’estero] (vedi DOMANDA nella sezione modulistica)
In questo caso (art. 89 c.c.)  occorre allegare:
- estratto atto di nascita delle parti 
- certificato di stato libero
- se il divorzio  è avvenuto all’estero, copia della sentenza tradotta
- se si tratta di vedova, certificato di morte del marito
- certificato dal quale risulti l’inesistenza dello stato di gravidanza, rilasciato dalla ASL o da una struttura pubblica
Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato.

AUTORIZZAZIONE MATRIMONIO PER I MINORENNI

Per ciò che concerne la minore età, premesso che i minorenni  non possono contrarre matrimonio, è competente  il Tribunale per i minorenni che può autorizzare per gravi motivi minori che hanno compiuto 16 anni a contratte matrimonio (vedi DOMANDA nella sezione modulistica )
In questo caso il Tribunale dei Minorenni accerta la maturità psico-fisica del minore e la gravità delle ragioni addotte;  decide in camera di consiglio, sentito il P.M. e i genitori,  con decreto reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione. Anche in questo caso il decreto diventa efficace dopo tale termine.

RICORSO CONTRO IL RIFIUTO DI PUBBLICAZIONI

Il Tribunale provvede sui ricorsi contro il rifiuto dell’ ufficiale dello stato civile che ritiene  di non poter procedere alla pubblicazione )
In questo caso(art. 98 c. c.)  occorre allegare:
- estratto atto di nascita delle parti 
- certificato di stato libero
- originale del certificato del Comune con i motivi del rifiuto
Se il richiedente è straniero,  allegare anche i seguenti documenti:
richiesta del nulla-osta per contrarre matrimonio alla competente Autorità
del paese di origine (se cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Via Caroncini, 19 -00197 Roma – Tel. 06/802121).
- in caso di mancanza del rilascio del nulla osta da parte del Paese d’origine deve produrre documentazione (sempre rilasciata dall’Autorità del paese d’origine) attestante lo stato libero dell’istante. (eventualmente è possibile redigere atto notorio).
In ogni caso, ottenuta l’autorizzazione, uno degli sposi deve presentarne copia all’ufficiale dello stato civile.