dichiarazione giudiziale di paternità |
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DOVE | Tribunale di Genova – Ruolo Generale Civile -piano 11° stanza 32 - Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00 solo atti urgenti
Atto introduttivo obbligatoriamente telematico vedi art. 83 comma 11 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) D.L.28/2020 " Dal 9/03/2020 al 31/07/2020,
L' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. |
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COS'E' | Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio. L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale". Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc..
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Art.269 e ss. C.C. |
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CHI | La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità o dal tutore. L'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
NEI CONFRONTI DI CHI La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto genitore oppure, in sua mancanza nei confronti dei suoi eredi In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
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QUANDO | Per il figlio l'azione è imprescrittibile. Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.
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COSTI |
La procedura è contenziosa e richiede l'assistenza del legale Per i maggiorenni contributo unificato € 518,00 + 27,00 diritti forfetizzati di notifica Per i minorenni ESENTE CONTRIBUTO - versamento da euro 27,00 diritti forfetizzati di notifica
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PROVE | È ammesso ogni mezzo di prova, ma sono insufficienti sia la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) sia la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l'altro genitore all'epoca del concepimento. La prova della paternità non è facile; analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicinissima al 100% l'attribuzione della paternità e/o maternità. Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l'analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest'ultimo si effettivamente padre (madre) di colui che chiede la dichiarazione di paternità (o maternità). |
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INOLTRE | La sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006 della Corte Costituzionale ha segnato una svolta storica nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità: la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 274 c.c., che subordinava l'esercizio dell'azione di riconoscimento giudiziale al previo esperimento di una procedura di ammissibilità. Ora la fase del giudizio di ammissibilità non c’è più e, quindi, la procedura è più rapida.
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