Come fare per.. Servizi Penali


Permesso di colloquio con persona detenuta
Scheda aggiornata al 14/10/2015
DOVE

 Nella fase delle indagini preliminari la domanda, indirizzata al Pubblico  Ministero, deve essere depositata nella Segreteria del P.M. che ha in carico il  fascicolo  (in caso di dubbi occorre rivolgersi allo Sportello dei Registri Generali - piano 9°)
Dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio  abbreviato), la domanda, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari, deve essere depositata nella Cancelleria GIP/GUP -  piano 10° (in caso di dubbi occorre rivolgersi al Ruolo Generale GIP – piano 10°)
Nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta) la domanda  deve essere depositata  nella Cancelleria del Giudice adito,  quindi alle Cancellerie Dibattimento Penale – 7° piano   (in caso di dubbi occorre rivolgersi al Ruolo Generale Penale – piano 7°)
Per i giudizi di appello rivolgersi al Ruolo Generale Penale  - piano 7° stanza 34
Per i MAE  rivolgersi  all'ufficio MAE - piano 7° stanza 54

COS'E'

Il detenuto può avere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. Ogni detenuto comune ha diritto ad effettuare sei colloqui al mese con familiari, con i conviventi o con altre persone. I detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario possono usufruire solo  fino a quattro colloqui al mese.
Può comunque essere concesso un numero maggiore di colloqui a soggetti gravemente infermi, quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni e in altre particolari circostanze.

CHI

I parenti ed affini fino al quarto  grado, le persone conviventi* (stato di convivenza documentato o autocertificato), ma anche persone estranee alla famiglia, quali  amici  o persone che operano nelle strutture di volontariato.
I parenti o affini di quinto e sesto grado , così come  le persone estranee alla famiglia, possono accedere al colloquio, chiedendo una preventiva autorizzazione e motivando la richiesta: i “ragionevoli motivi” possono essere inerenti alle relazioni affettive, di studio e di lavoro,  di supporto morale, di sostegno materiale (es. generi di conforto). E’ necessario non essere coindagati.
* Per conviventi si intendono coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione indipendentemente dalle identità del sesso e dalla tipologia dei rapporti (more uxorio, d'amicizia, collaborazione domestica, di lavoro, ecc.)

COMPETENZA

E’ competente: 
A) Fino alla sentenza di I° grado il Giudice che procede, in particolare:

  • Il  Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;
  • Il  Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento ;
  • Il  Tribunale e/o la Corte d’Assise durante la fase dibattimentale;
  • In caso  di MAE  è competente il Presidente della 3° sezione della Corte d’Appello

B) Dopo la sentenza di I° grado il  Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.

COME

L'interessato deve presentare:

  • la richiesta di rilascio del permesso di colloquio debitamente compilata
  • copia del documento di identità, o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità.
  • stato di famiglia o autocertificazione relativa  allo stato di convivenza con la persona detenuta, nel caso di famigliari o conviventi.
TIPI DI PERMESSO

E’ possibile richiedere il rilascio di un permesso:

  • PERMANENTE (ossia valido per più visite)
  • ORDINARIO (valido per una sola visita)
  • STRAORDINARIO (valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore.

I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.

COSTO

Nulla