Come fare per.. Altri servizi Civili


Recupero crediti civili e penali
DOVE

Corte d'Appello di  Genova - Ufficio  Recupero Crediti - 8 °piano - stanza 50 - tel 010 5692606 - 604
Tribunale di Genova  - Ufficio Recupero Crediti -  5° piano  - stanze  2 - 6  - tel. 010 5692985 - 796

Ufficio di Sorveglianza (per rateizzazione pene) - via XII Ottobre 3  - 3° piano  [orario lu- sa ore 10,00 - 13,30]

Giudice di Pace - Ufficio Recupero Crediti Civili e Penali - via De Amicis 2 - 5°  piano -  stanza 6 - tel. 010 5694259 - 

EQUITALIA GIUSTIZIA - COS'E'

Equitalia Giustizia è una società per azioni incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss. legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia.
In particolare, Equitalia Giustizia, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari, deve:

  • acquisire i dati anagrafici dei debitori;
  • quantificare ed iscrivere a ruolo il credito;
  • curare le procedure successive per la riscossione.

Per quanto riguarda il contributo unificato, prima dell’iscrizione a ruolo Equitalia Giustizia notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il mod. F23 allegato allo stesso invito. In caso di mancata adesione a questo invito, Equitalia Giustizia procede alla notifica del conseguente provvedimento sanzionatorio, nonché all’iscrizione a ruolo sia del contributo unificato, sia della sanzione.

Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da una convenzione con il Ministero della Giustizia, sottoscritta il 23 settembre 2010.
Tale convenzione si applica ai crediti relativi   alle spese e alle pene pecuniarie, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena.

ITER

Equitalia  procede all’iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo ovvero, per le spese di mantenimento in carcere, dal momento della cessata espiazione in istituto.

PAGAMENTOLe modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo sono indicate nelle istruzioni contenute nella cartella.
ANNULLAMENTO/SPSPENSIONE

Gli uffici giudiziari rimangono, comunque, titolari dei crediti di giustizia e, quindi,  i debitori di giustizia devono indirizzare agli uffici Recupero crediti e non a Equitalia Giustizia, eventuali richieste di annullamento (“sgravio”) o sospensione delle somme iscritte a ruolo.

RATEIZZAZIONE

I debitori che intendono chiedere la rateazione del pagamento dei debiti  di giustizia iscritti a ruolo devono seguire le seguenti indicazioni:

- spese processuali e di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali (cod F23 738T – CODICE CARTELLA  1E10)

- cassa ammenda (COD F23 1AET - CODICE CARTELLA 1E02)

- sanzioni amministrative pecuniarie (inflitte a enti che hanno commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato)
Per tutte queste ipotesi - dall’entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 -  la competenza per la rateazione  spetta agli agenti della riscossione. (EQUITALIA).
Valgono le norme delle entrate tributarie per quanto riguarda  il numero e l’importo delle  rate, che non possono essere  inferiori a € 100,00.
Per importi fino a € 50.000 non occorre allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica; le  rate concedibili sono 72.
Per importi superiori a € 50.000 occorre, invece, allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica; le rate concedibili sono 72.
Se non è  in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate, il contribuente può accedere al piano straordinario, ottenendo una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal DM 'Economia e Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

N.B. Le spese processuali e quelle  di mantenimento in carcere sono, inoltre,  rimettibili per  chi si trovi in disagiate condizioni economiche.
Vedi scheda REMISSIONE DEL DEBITO

- pene pecuniarie (cod.  F23 772T – COD CARTELLA 1E08)
 vedi scheda  RATEIZZAZIONE PENE PECUNIARIE