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apertura forzata cassetta di sicurezza
Scheda aggiornata al 18/08/2021

Come si procede per l’apertura di una cassetta di sicurezza nel caso di morte dell’intestatario di un cointestatario?

La normativa vigente prevede la competenza dell’Agenzia delle  Entrate o del notaio.

Nello specifico    l’Ufficio delle Entrate competente è incardinato nella Direzione Regionale di via Fiume 2.
La procedura è la seguente:  si  presenta la domanda  attraverso gli sportelli  degli Uffici Territoriali (Genova 1- Genova 2 ) che hanno la modulistica ad hoc; la domanda viene protocollata  e inoltrata all’ufficio di via Fiume; entro 15/20 gg.  lo stesso contatta l’utente per concordare un appuntamento;  all’apertura devono essere presenti tutti gli eredi;  l’utente deve comunicare l’appuntamento all’istituto di credito e successivamente l’Istituto deve dare conferma all’Agenzia delle Entrate dell’ appuntamento stesso.
Nella data concordata,  alla presenza di 2 funzionari dell’Agenzia delle Entrate,  viene redatto il verbale;  l’utente  in quel momento pagherà  attraverso un F24  l’importo di euro 26,50  direttamente presso la Banca, per avere copia del verbale.
Se la  persona sa che nella cassetta sono contenuti oro o preziosi, deve procurare  la presenza di un esperto gemmologo  o orafo (consultando l’Albo dei Periti  presso la Presidenza del Tribunale ) ; la relativa spesa è a carico dell’utente.

NORMATIVA
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni
Art. 48 - Divieti e obblighi a carico di terzi.
(…)
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.