Atto notorio |
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Scheda aggiornata al 18/08/2021 |
DOVE | SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364
Orario: lunedì – giovedì: ore 9,00 – 13,00 venerdì: ore 9,00 – 12,00 sabato chiuso
Occorre prenotare di persona: viene fissato appuntamento per l'atto.
VEDI ORARIO ESTIVO |
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COS'E' | L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 5 R.D. N° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. N° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere della Tribunale). Art. 30 legge 7/08/1990 n.241 |
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CHI | Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo parente. |
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COMPETENZA | Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace) [vedi sopra nota ministeriale], dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). E’ competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. N° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. N° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. N° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. N° 827 del 23/5/24). |
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COME | E' necessario comunque che, alla data fissata, il richiedente si rechi in cancelleria con due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto) *; in caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non scaduti)
* art. 50 Ordinamento notariato - L. 16/02/1913 n. 89 |
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COSTO | Per l’originale che resta in cancelleria:
- 1 marca da € 16,00
- Per la copia conforme: rilasciata immediatamente (urgente)
- 1 marca da € 16,00
- € 35,40 per diritti di cancelleria.
Per la copia rilasciata dopo tre giorni
- 1 marca da € 16,00
- € 11,80 per diritti di cancelleria.
Presso i Giudici di Pace i diritti sono ridotti alla metà.
Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74. |
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INOLTRE | Prima della data fissata il richiedente dovrà verificare che i testimoni siano in possesso di valido documento e si procurerà le marche come sopra indicato. |
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DA ESIBIRE | Nei casi relativi a successione è richiesto:
- certificato di morte in carta semplice;
- copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
- copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione;
- copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
- fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
- tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza
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NOTA BENE | La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio (vedi Cassazione)
(vedi anche scheda DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’) |
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ATTO NOTORIO PER CITTADINANZA E MATRIMONIO | Alcune volte gli stranieri necessitano di atto notorio per matrimonio o per cittadinanza. Per approfondimenti sulla casistica vedi scheda atto notorio_ cittadinanza_ matrimonio |
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